Reati edilizi permanenti e prescrizione dopo la Riforma Orlando (Cass. pen. Sez. III n. 34812 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I reati edilizi previsti dagli artt. 44, 64, 71 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 hanno natura di reato permanente: la consumazione perdura fino all’ultimazione dei lavori, comprese le rifiniture, ovvero fino alla desistenza definitiva, da provare con dati obiettivi e univoci. Il termine di prescrizione decorre pertanto da tale momento e non dal sequestro dell’opera. La disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., introdotta dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive riforme. Il silenzio del giudice di appello su uno specifico motivo è irrilevante quando la motivazione complessivamente considerata conduca alla reiezione implicita della deduzione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, aveva ridotto la pena a due imputati per la realizzazione di opere abusive in cemento armato — ventotto pilastri poggianti su un preesistente solaio — eseguite senza autorizzazione, in violazione della normativa urbanistica e antisismica, e, per uno solo di essi, per la violazione dei sigilli.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la prescrizione dei reati, maturata prima della sentenza di appello secondo la loro prospettazione; la qualificazione dell’opera come pertinenza, non soggetta a permesso di costruire; il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, affrontando in via prioritaria la questione della prescrizione. Quanto al reato di violazione di sigilli, accertato come commesso il 28 e 29 settembre 2017, la Corte ha rilevato che il termine matura nel settembre 2026, quindi in data successiva alla decisione, considerando il termine ordinario di sei anni, l’interruzione e la sospensione prevista dall’art. 159 cod. pen.

Il Collegio ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione introdotta dalla legge Orlando si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021, che si applicano ai fatti commessi dall’1 gennaio 2020.

Per i reati contravvenzionali di cui ai capi A, B e C, accertati come commessi il 27, 28 e 29 settembre 2017 con lavori in corso di esecuzione, la Corte ha ribadito la natura permanente delle fattispecie. Il reato di cui al capo A cessa con l’ultimazione dei lavori o con la desistenza definitiva, provata con dati obiettivi e univoci; la contravvenzione relativa ai lavori in cemento armato senza progetto esecutivo e direzione di tecnico abilitato ha natura permanente; la fattispecie dell’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce reato a consumazione prolungata, che cessa con l’adempimento degli obblighi o con l’ultimazione delle opere. Poiché i lavori erano proseguiti anche dopo il sequestro, come da verbali di sopralluogo non contestati, alcuna prescrizione si era maturata.

Quanto al secondo motivo, i ricorrenti non hanno allegato le ridotte dimensioni dell’opera né si sono confrontati con l’orientamento che richiede, per la nozione di pertinenza, il non superamento del 20% del volume dell’edificio principale e dimensioni oggettivamente ridotte. L’omessa risposta della Corte territoriale al motivo è stata ritenuta irrilevante, poiché la reiezione implicita emerge dalla motivazione complessivamente considerata. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato l’implicito rigetto della particolare tenuità, data la gravità del fatto, richiamando la giurisprudenza sulla valutazione complessa delle peculiarità concrete.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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