Rinuncia alla prescrizione tardiva se successiva alla sentenza che la dichiara (Cass. pen. Sez. VII n. 26862 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui la causa estintiva è maturata. La rinuncia successiva a tale pronuncia non produce l’effetto estintivo che il dichiarante intende escludere, né consente di ritenere implicitamente accettata la declaratoria di prescrizione. Il ricorso per cassazione che prospetti principi di diritto contrari a tale regola e al dato normativo è inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine a un reato contravvenzionale, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. La Corte di appello, pronunciandosi a seguito di gravame dell’imputato e previa rinuncia alla prescrizione in sede di appello, ha confermato la decisione di primo grado.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge, per non essere stata dichiarata l’assoluzione, e vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto che egli avesse manifestato una accettazione implicita della prescrizione. La difesa ha depositato memoria contestando la preliminare valutazione di inammissibilità dell’impugnazione e ribadendo i motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla qualificazione della rinuncia alla prescrizione resa in appello. Il Collegio osserva che il ricorso si fonda sulla prospettazione di principi di diritto in contrasto sia con il dato normativo, sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha sempre ritenuto tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia laddove formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado in cui la causa estintiva è maturata.
A sostegno dell’orientamento la Corte richiama Sez. V n. 11928 del 17.01.2020 e Sez. I n. 32623 del 23.06.2009. Il principio è che l’effetto estintivo si è già prodotto al momento della pronuncia e non può essere neutralizzato da una manifestazione di volontà successiva, che interviene quando il giudice ha già definito il rapporto processuale nel grado di merito.
Da qui la inammissibilità del ricorso. Il Collegio non entra nel merito della dedotta assenza di assoluzione, perché la censura presuppone l’efficacia della rinuncia che la giurisprudenza esclude. Parimenti non rileva la contestazione relativa alla ritenuta accettazione implicita: la Corte territoriale ha applicato la regola della tardività della rinuncia, non una presunzione di volontà dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, la sanzione in favore della Cassa delle ammende, equitativamente quantificata in euro tremila, in linea con Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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