Furto di energia e aggravante del pubblico servizio: procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. IV n. 7481 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il furto di energia elettrica commesso mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione integra l’aggravante delle cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità e resta procedibile d’ufficio anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen. Il regime di procedibilità non muta per effetto del giudizio di equivalenza o sub-valenza delle circostanze, che opera solo quoad poenam. La mancata individuazione dell’autore materiale della manomissione non esclude la responsabilità di chi si sia consapevolmente avvalso dell’allaccio abusivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza dell’11 dicembre 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna in composizione monocratica a carico di un imputato per il reato di furto di energia elettrica, con la concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate e con sospensione condizionale della pena.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’energia era stata sottratta alla società erogatrice mediante manomissione del misuratore e allaccio diretto alla rete, per un quantitativo di poco superiore a 800 Kw/h; era stata ritenuta l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione di legge, ritenendo il reato procedibile solo a querela, e per vizio della motivazione, contestando la valenza indiziaria degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d’ufficio per i reati di furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen., con la sola esclusione di quelli commessi su cose esposte alla pubblica fede. I fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità non sono dunque divenuti procedibili a querela.

Nel caso concreto, il capo di imputazione conteneva fin dall’origine riferimenti descrittivi e normativi alla destinazione del bene a pubblico servizio. L’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, che garantisce l’erogazione di un servizio destinato a un numero indeterminato di utenze, integra l’aggravante che continua a rendere il furto perseguibile d’ufficio. In tal senso la Corte richiama il proprio precedente Sez. IV n. 46859 del 26.10.2023.

Il Collegio afferma inoltre che il regime di procedibilità non risente delle determinazioni assunte ai sensi dell’art. 69 cod. pen. Il giudizio di equivalenza o sub-valenza delle aggravanti rileva solo quoad poenam e non rende perseguibile a querela il reato circostanziato, ove questa sia prevista per la sola ipotesi base. Sono richiamati, sul punto, i precedenti Sez. V n. 24622 del 09.05.2022, Sez. II n. 24754 del 09.03.2015 e Sez. II n. 24862 del 29.05.2009.

Il secondo motivo è complessivamente infondato. I giudici di merito hanno valutato una serie di elementi fattuali coerenti — il preliminare di compravendita, l’ottenimento del possesso dell’immobile, il subentro nel contratto di fornitura dopo il distacco per morosità del precedente locatario, l’accertata manomissione e i prelievi irregolari protratti nel tempo — dai quali hanno tratto prova della consapevole sottrazione. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte osserva che è inammissibile il motivo con cui si censuri l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, non potendosi superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alla lettera c) della medesima disposizione, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020.

La mancata individuazione dell’autore materiale della manomissione non esclude la responsabilità di chi si sia consapevolmente avvalso dell’allaccio abusivo, salvo che incida sull’elemento soggettivo, circostanza non ricorrente nella specie (Sez. V n. 24592 del 30.04.2021). Il richiamo difensivo a una diversa pronuncia è inconferente, poiché in quel giudizio l’annullamento senza rinvio era dipeso dalla mancanza della condizione di procedibilità, in assenza delle aggravanti dell’art. 625 cod. pen. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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