Inammissibile il ricorso che non scalfisce la valutazione del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23175 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio. L’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. La censura che investa la genericità dell’impugnazione e la formazione del giudicato interno non è idonea a scalfire la puntuale ricostruzione dei motivi d’appello operata dal giudice territoriale. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l’indicazione specifica del fatto storico non valutato e non può risolversi nella mera contestazione della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti di un’azienda ospedaliera di rilievo nazionale. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso, in forza di successivi contratti di collaborazione, la conversione del rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio o, in subordine, il risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello, in riforma, aveva accolto parzialmente il gravame: ha ritenuto provata la subordinazione ma ha escluso la conversione del rapporto, riconoscendo le differenze retributive dovute ai sensi dell’art. 2126 c.c., e ha dichiarato inaccoglibile la domanda risarcitoria e quella relativa all’accesso alle procedure di stabilizzazione. L’azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’azienda ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., imputando alla Corte territoriale di aver pronunciato sul gravame nonostante la genericità dell’impugnazione, tale da non impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura non vale a contrastare la valutazione del giudice d’appello, che aveva dato puntualmente conto della consistenza dei motivi di impugnazione, facendo riferimento alla carente analisi, da parte del primo giudice, delle norme che regolano nel lavoro pubblico il ricorso ai rapporti flessibili. Tale ricostruzione esclude il dedotto giudicato.
Con il secondo motivo l’azienda ha denunciato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione del materiale istruttorio e una valutazione più approssimativa rispetto a quella del primo giudice, con riguardo alla peculiarità professionale dell’apporto della lavoratrice.
Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura si risolve nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale ha operato del materiale istruttorio nell’esercizio del suo libero apprezzamento, come tale insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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