Associazione in partecipazione e limite dei tre associati: la “medesima attività” è l’impresa, non il singolo affare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7933 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione in partecipazione con apporto consistente anche in una prestazione di lavoro, il limite di tre associati, introdotto dall’art. 1, comma 28, legge n. 92/2012 nel corpo dell’art. 2549, ultimo comma, c.c., opera con riferimento alla “medesima attività” di impresa facente capo all’associante. Il riferimento alla “attività” non può essere interpretato come singolo “affare”, poiché tale nozione, evocata dal primo comma dell’art. 2549 c.c., individua una specifica operazione economica, mentre l’attività di impresa è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata ai sensi dell’art. 2082 c.c.. L’eventuale violazione del divieto determina la qualificazione ex lege del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutti gli associati. La finalità della norma è antielusiva, volta a contrastare l’impiego dell’associazione in partecipazione per procurare alle imprese forza lavoro eludendo la disciplina del lavoro subordinato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, confermando la decisione di primo grado, aveva qualificato il rapporto tra un lavoratore e una società di autotrasporti — formalmente strutturato come associazione in partecipazione — come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, condannando la società al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto.
Per il periodo successivo al 18.7.2012, la Corte territoriale aveva accertato che il numero degli associati con apporto di prestazione di lavoro era superiore a tre, applicando la presunzione legale di subordinazione prevista dall’art. 2549, ultimo comma, c.c. Per il periodo anteriore, aveva invece valorizzato una serie di indici sintomatici della natura subordinata del rapporto. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso tardivo, dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato distintamente le censure relative alla quantificazione del numero degli associati e quelle concernenti la nozione di “medesima attività”. Sul primo profilo, ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto l’apparente violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., sollecitavano una rilettura del materiale istruttorio, in quanto estranee sia al vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., sia alla violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone la valutazione di una prova legale come prova libera o viceversa.
Quanto al significato di “medesima attività”, la Corte ha svolto una distinzione tra il concetto di “affare”, quale specifica operazione economica, e quello di attività di impresa, definita dall’art. 2082 c.c. come attività economica organizzata svolta professionalmente. Il limite dei tre associati si riferisce alla seconda nozione. Nel caso concreto, la produzione del servizio di autotrasporto in favore di terzi era l’attività di impresa cui era destinato l’apporto del lavoratore: pretendere di smembrare tale attività in singoli affari coincidenti con il rispettivo committente è stato giudicato privo di fondamento letterale e logico, oltre che tale da svuotare la portata del limite numerico.
Infine, per il periodo anteriore alla riforma del 2012, la Corte ha giudicato inammissibili le censure che contestavano la sussistenza degli indici di subordinazione, poiché meramente fattuali e dirette a una revisione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha così confermato la natura subordinata del rapporto, accertata sulla base del potere direttivo esercitato dalla società in ordine a consegne, turni e orari di lavoro.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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