Inammissibile il ricorso che deduce violazione di norme costituzionali o CEDU (Cass. pen. Sez. VII n. 32757 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. È parimenti inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, non potendo i limiti di ammissibilità fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. essere superati ricorrendo alla lettera c) della medesima disposizione. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Salerno, che ha confermato la sua penale responsabilità per un tentato furto di autovetture, aggravato dalla violenza sulle cose. Il ricorso si articola in tre motivi: la dedotta violazione degli artt. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 624, 625 n. 2 cod. pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il capo contestato; la contestazione dell’aggravante del danno alle cose; e il vizio motivazionale in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già concesse.
La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente censura la confermata affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici del merito.
La Motivazione della Corte
I motivi sono giudicati manifestamente infondati, perché privi di specificità e del tutto assertivi. Essi non sono consentiti in sede di legittimità, essendo riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, e non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto ai primi due motivi e alla lamentata violazione dell’art. 111 Cost., la Corte richiama Sez. U. n. 29541 del 16.07.2020, Filardo, Rv. 280027, che ha ribadito come l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., possa costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura sulla presunta violazione della Convenzione EDU, proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le sue norme, come interpretate dalla Corte europea, rivestono il rango di fonti interposte ex art. 117, comma 1, Cost.
Sulla denunzia di violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ricorda che la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno chiarito che i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla lettera c), che consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
Nel merito, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in diritto. Il compendio probatorio è solido quanto all’an della responsabilità, fondandosi sulla geolocalizzazione GPS, sull’esame dei tabulati telefonici e sulla confessione dell’imputato. La Corte territoriale ha inoltre motivato sulla sussistenza della violenza sulle cose, avendo i correi forzato il cilindretto di accensione, e sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, in considerazione delle modalità e del numero degli episodi.
Infine, la Corte ribadisce che le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze sfuggono al sindacato di legittimità, richiamando Sez. U. n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo, Rv. 245931. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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