Pena pecuniaria per reato continuato non può superare il triplo (Cass. pen. Sez. II n. 772 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pena pecuniaria inflitta per il reato continuato non può superare il limite del triplo di quella stabilita per la violazione più grave, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Tale limite è invalicabile e opera anche in sede esecutiva. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia determinato l’aumento per la continuazione oltre il triplo, la Corte di cassazione annulla senza rinvio e ridetermina direttamente la sanzione nel valore triplo di quella inflitta per il reato più grave. La violazione del limite configura pena illegale, rilevabile anche d’ufficio, restando irrilevante la mancata denuncia con i motivi di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 20 febbraio 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti dell’imputato per trenta reati di truffa e due reati di appropriazione indebita. La pena era stata determinata in un anno, sei mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, in aumento, a titolo di continuazione, su quella di nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa inflitta per il reato di truffa ritenuto più grave e giudicato con altra sentenza divenuta irrevocabile.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in aumento, sotto due profili: l’applicazione della pena pecuniaria in misura superiore al triplo del limite previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., e la quantificazione dei singoli aumenti per i reati satellite con inclusione della recidiva, non contestata per il reato più grave.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al primo motivo. Il Collegio ha osservato che, essendo la pena pecuniaria per il reato più grave pari a 200,00 euro di multa, la determinazione complessiva in 1.700,00 euro per tutti i reati in continuazione ha violato il limite del triplo previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., richiamato quoad poenam.
Tale limite è invalicabile e opera anche in sede esecutiva, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo: la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave può essere aumentata «sino al triplo». La violazione integra una pena illegale, che rende irrilevante l’omessa denuncia con i motivi di appello.
Quanto alla rideterminazione, la Corte ha richiamato il principio per cui, qualora l’aumento per la continuazione superi il limite massimo del triplo, la Corte di cassazione, nell’annullare senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato più grave (Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003, Petrella; Sez. 3 n. 46370 del 02/07/2019, Bentamer).
Il secondo motivo è stato invece dichiarato manifestamente infondato. La doglianza relativa alla carenza di motivazione dell’aumento per i reati satellite era in radice inammissibile, poiché le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi restano prive di efficacia autonoma, considerata l’inscindibilità dell’aumento di pena sino al triplo, e possono essere valutate solo discrezionalmente nella determinazione dell’aumento sulla violazione più grave.
La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del precedente citato dal ricorso, relativo a un caso di aumento della pena base per circostanze aggravanti contestate per i reati satellite. Ha infine verificato che non è decorso il tempo necessario a prescrivere per alcuno dei reati, essendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria, rideterminandola in euro 600,00 di multa, e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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