Piazza di spaccio e sistematicità escludono la lieve entità (Cass. pen. Sez. IV n. 20686 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere riconosciuta quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte risultino poste in essere in modo continuativo e abituale. La valutazione non si esaurisce nel dato quantitativo del singolo episodio, ma richiede un esame complessivo degli indici sintomatici della fattispecie concreta. Il riferimento all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è fuorviante: quella fattispecie presuppone un momento programmatico associativo, non la mera reiterazione di cessioni. In presenza di una vera e propria piazza di spaccio, articolata in ruoli e turnazioni, la derubricazione va esclusa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato sei imputati per più ipotesi di art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. L’indagine, svolta nell’estate del 2021, aveva accertato l’esistenza di più piazze di spaccio nel quartiere Sperone, mediante videosorveglianza e controlli mirati sugli acquirenti.
La Corte territoriale, ricostruite 9080 cessioni, ha escluso il piccolo spaccio, valorizzando la sistematicità delle condotte e l’organizzata divisione dei ruoli. Ha inoltre confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per alcuni imputati, la recidiva. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, e censure sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa generale sulla c.d. doppia sentenza conforme: quando la struttura giustificativa dell’appello si salda con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, le censure meramente reiterative sono inammissibili. Richiama Sez. 3 n. 44418 del 2013 e Sez. 3 n. 13926 del 2011.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che sono estranei al giudizio di legittimità gli apprezzamenti sul significato degli elementi probatori, salvo il vizio del percorso giustificativo. Le doglianze sulla inidoneità delle videoregistrazioni e sull’assenza di riscontri si risolvono in censure di fatto, già congruamente risolte dal giudice del merito, che ha descritto uno schema comportamentale ripetitivo, in alcuni casi comprovato dal sequestro. I ruoli di palo, vedetta, cassiere e pusher sono stati ricondotti alle immagini.
Quanto alla mancata riqualificazione, la Corte opera una premessa sulla evoluzione normativa dell’art. 73, comma 5. La norma è stata novellata dall’art. 4, comma 3, D.L. n. 123 del 2023, convertito nella L. n. 159 del 2023, e nuovamente dall’art. 5, comma 1-bis, D.L. n. 23 del 2026, convertito nella L. n. 54 del 2026, che esclude la lieve entità quando le condotte siano continuative e abituali.
Il riferimento difensivo all’art. 74, comma 6 è ritenuto fuorviante: la fattispecie associativa presuppone un momento programmatico, non desumibile dalla natura dei singoli episodi (richiamate Sez. Un. n. 34475 del 2011 e Sez. 3 n. 44837 del 2018). La derubricazione è esclusa quando lo spaccio avvenga in contesto organizzato con controllo di zona, mezzi e reiterazione (Sez. 2 n. 5869 del 2024). Nella specie è dirimente l’impianto di vere piazze di spaccio con vedette e turnazioni.
Manifestamente infondate sono le censure sul diniego delle generiche, potendo l’onere motivazionale essere assolto con l’assenza di elementi positivi, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del D.L. n. 92 del 2008. Infondate anche le doglianze sulla dosimetria (aumenti contenuti per reati satellite) e sulla recidiva. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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