Impugnazione di sentenza d’appello caducata dalla restituzione nel termine (Cass. pen. Sez. I n. 34712 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado caduca la sentenza di appello già pronunciata, sicché il ricorso per cassazione proposto avverso quest’ultima è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non si prospetta la conversione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. quando, nelle more, il nuovo giudizio di appello sia già stato celebrato e concluso. Alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non conseguono la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non configurandosi soccombenza, neppure virtuale, della parte.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello che, nel 2006, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. I ricorsi denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione, in particolare l’acquisizione delle dichiarazioni di un teste non più reperibile ex art. 512 cod. proc. pen. e profili di nullità nella notificazione del decreto che dispone il giudizio.
Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di assise di appello ha restituito gli imputati nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. Il difensore ha poi riferito che il nuovo giudizio di appello si è tenuto e concluso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i ricorsi erano stati proposti contro la sentenza di appello che, però, è stata travolta dall’ordinanza con cui è stata disposta la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. Ottenuta la restituzione, gli imputati avrebbero dovuto impugnare la decisione di primo grado, non quella di secondo.
Da ciò discende l’inammissibilità dell’impugnazione: la sentenza di appello, caducata dalla restituzione nel termine, non è più idonea a essere sottoposta al vaglio di legittimità. La Corte esclude la necessità di valutare la conversione del mezzo di impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., poiché il difensore ha riferito che il nuovo giudizio di appello si è già svolto e concluso.
Resta irrilevante, per la decisione, stabilire se il nuovo giudizio sia stato celebrato per conversione del mezzo o per la proposizione di più impugnazioni contro la medesima decisione. È sufficiente constatare che gli imputati hanno perso interesse a coltivare l’impugnazione di legittimità.
Il giudizio davanti alla Corte va quindi definito con pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse, non occorrendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giurisdizionale.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte richiama il principio per cui alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non segue la condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria, non configurandosi soccombenza, neppure virtuale (Sez. U n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.