Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 279 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti la correttezza della motivazione di condanna tendendo a una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici. Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni da parte della parte civile impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema e preclude la liquidazione della parcella irritualmente depositata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Ancona del 05.03.2024, per il reato di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen. L’imputazione riguarda una vicenda di estorsione consumata ai danni di una persona offesa, nell’ambito della quale all’imputato è contestato di avere svolto, nella previa suddivisione dei compiti, il ruolo di “palo”, mentre altri soggetti operavano materialmente nei confronti della vittima la violenza fisica di costringimento al pagamento di lavori edili.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione sul rilievo che il motivo tenderebbe a ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Sul piano sostanziale, i giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato abbia condiviso lo scopo dei correi, avendo svolto il ruolo di “palo” mentre all’interno dell’abitazione della persona offesa il compartecipe operava materialmente la violenza di costringimento al pagamento. L’intento dell’imputato, quando ha raggiunto la badante della vittima, è stato quello di impedire l’interruzione dell’azione violenta in corso, così confermando lo scopo illecito che lo tratteneva sul posto.
La Corte ha ribadito che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997.
Su un distinto profilo, la Corte ha osservato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni da parte della parte civile nel procedimento davanti alla cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata, secondo il principio della Sez. VII, Ordinanza n. 23092 del 18.02.2015.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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