Rideterminazione della pena generica non attiva il controllo del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 28617 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Grava sulla parte interessata che deduca un vizio del provvedimento di esecuzione l’onere di prospettarlo con connotati di concretezza, tali da consentire al giudice un valido confronto. L’istanza di rideterminazione della pena che si limiti a paventare un errore di calcolo in termini apodittici e vaghi non attiva alcun potere valutativo del giudice dell’esecuzione, né integra gli estremi di un’istanza. Parimenti, la richiesta di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., formulata in termini generici e senza indicare quali condanne costituiscano espressione del medesimo disegno criminoso, non è suscettibile di valutazione e non rende censurabile, per carenza motivazionale, il provvedimento che l’abbia omessa.

Il Fatto

Il difensore di un condannato propone istanza di rideterminazione della pena residua determinata da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rappresentando che la quantificazione finale appariva superiore al cumulo delle pene inflitte con le sentenze elencate nell’ordine di esecuzione. Chiede l’acquisizione delle sentenze di condanna e prospetta l’eventualità che alcuni reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in ragione dell’apparente sovrapponibilità del tempus commissi delicti.

Il Tribunale di Torino, quale Giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza, ritenendo corretta la quantificazione operata dall’organo dell’accusa e rilevando che l’istanza non conteneva puntuale indicazione dell’errore di calcolo. Il condannato ricorre per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 71 e 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., nonché all’art. 671 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio di carattere generale: chi deduce un vizio del provvedimento impugnato deve operarne una prospettazione concreta, idonea a consentire al decidente di confrontarsi con essa. Nel caso di specie il difensore ha paventato l’errore di calcolo in termini tanto apodittici quanto vaghi, sicché la genericità della doglianza ha precluso ogni valutazione sulla sua fondatezza.

Tale argomento assume valenza assorbente. Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato che l’istanza iniziale non indicava puntualmente l’errore di calcolo, e la medesima astrattezza inficia anche i motivi del ricorso. Ne deriva che, allorquando la prospettazione difensiva non assuma nemmeno i connotati strutturali di un’istanza, il giudice non è tenuto a operare alcuna valutazione, secondo il principio già affermato dalla Sez. 2 n. 49007 del 16.09.2014.

Su queste basi la Corte apprezza la manifesta fragilità del secondo motivo. L’omessa considerazione della possibilità di riconoscere in sede esecutiva il vincolo della continuazione non integra la dedotta carenza motivazionale. L’istanza difensiva non aveva investito il decidente della questione in termini sufficientemente specifici: la formula interrogativa indiretta utilizzata e l’assenza di indicazione delle condanne riconducibili al medesimo disegno criminoso non assurgono a richiesta suscettibile di valutazione.

Il ricorso è dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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