Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 278 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tenda a ottenere una rilettura degli elementi di fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito, con la conseguenza che non è deducibile in sede di legittimità la ricostruzione alternativa del compendio probatorio. È altresì inammissibile, perché non specifico ma solo apparente, il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, omettendo la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 628 cod. pen. e la sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato l’erroneità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, dall’altro la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co.4 cod. pen.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica dei limiti del sindacato sulla motivazione e dell’ammissibilità dei motivi che rimettono in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dal limite del sindacato di legittimità. Il vizio dedotto non è consentito dalla legge in sede di cassazione, perché tende a una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. La persona offesa ha ricostruito in modo dettagliato l’episodio, descrivendo il responsabile, l’abbigliamento e il mezzo di allontanamento; le sue dichiarazioni sono state ritenute genuine e precise e il riconoscimento fotografico ha individuato con certezza l’imputato.

La Corte precisa che la mancata descrizione dell’imputato anteriormente al riconoscimento fotografico non inficia la valenza probatoria di quest’ultimo, stante il carattere atipico di tale prova, tanto più che gli operanti, accedendo all’abitazione, riscontravano lo stesso abbigliamento descritto dalla vittima e una bicicletta simile a quella usata per allontanarsi.

Il principio è ribadito con il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997: esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene indeducibile: esso si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza assolvere la funzione di critica argomentata. Il motivo è pertanto non specifico ma soltanto apparente. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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