Inammissibile il ricorso che invoca rilettura delle prove e lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 3114 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione di merito, né adottare autonomi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, essendo l’apprezzamento probatorio riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, relativa a mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché qualità e quantità della sostanza, con riferimento al grado di purezza, e va escluso quando anche uno solo degli elementi normativamente indicati porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.

Il Fatto

Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 4 ottobre 2021, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato sulla motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Richiama altresì Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006 e Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009.

Nel caso concreto il ricorrente invoca un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

Anche la seconda doglianza è inammissibile, perché manifestamente infondata. La Corte ricorda l’orientamento per cui il riconoscimento della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. Cita sul punto Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018 e Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013.

Il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti l’azione e l’oggetto materiale del reato, dovendo escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a escludere la lieve entità della lesione. La Corte territoriale, valutando i plurimi dati probatori, ha offerto una motivazione adeguata in ordine al diniego, valorizzando aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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