Concordato di pena e motivi rinunciati precludono la censura in Cassazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 2329 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imputato che definisce il procedimento con la richiesta di concordato di pena in grado di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. Sui motivi rinunciati si forma un giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione delle relative censure nel successivo giudizio di legittimità, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile. Il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, accogliendo parzialmente il concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. intervenuto tra le parti, riformava la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa nei confronti di otto imputati per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e per diversi reati-fine in materia di stupefacenti. La corte territoriale riduceva le pene per quasi tutti gli imputati, escluso uno, per il quale confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione, alla qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, al proprio ruolo partecipativo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di sette imputati, in quanto costoro avevano definito il procedimento in appello con il concordato sulla pena, manifestando la rinuncia a tutti i motivi di gravame non attinenti al trattamento sanzionatorio. La corte ha richiamato il principio per cui, sui motivi rinunciati, si forma un giudicato sostanziale che preclude la riproposizione della censura in cassazione, citando a sostegno le Sezioni Unite n. 19415 del 2022, Fazio.
Con particolare riferimento alla doglianza di uno degli imputati, che invocava il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la corte ha ribadito che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause ivi previste, richiamando la giurisprudenza di Sez. 4, n. 52803 del 2018, Bouachra. Per un altro imputato, la corte ha precisato che la rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli sulla quantificazione della pena già concordata, ha implicato la rinuncia a dedurre ogni doglianza in sede di legittimità.
Il ricorso dell’imputato per il quale il concordato non era stato accolto è stato invece ritenuto infondato nel merito. La corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva operato una valutazione complessiva di significativi elementi dimostrativi della condotta partecipativa: l’arresto in flagranza con un rilevante quantitativo di droga e denaro, la disponibilità di un’utenza telefonica “numero unico” chiamata dagli acquirenti, le dichiarazioni dei numerosi clienti con relativi riconoscimenti fotografici, e l’annotazione di polizia giudiziaria da cui risultava che, dopo l’arresto, gli altri associati avevano contattato i clienti presentandosi come “gli amici di” dell’imputato, dimostrando una condivisione di scopi e di mezzi inquadrabile in un preciso sistema associativo.
La corte ha infine disatteso le censure difensive: la mancata incidenza dell’arresto sull’equilibrio dell’associazione si spiegava con la posizione di mero partecipe, mentre la rotazione tra gli spacciatori non aveva inficiato l’avvenuto riconoscimento da parte degli acquirenti. Ha inoltre precisato che la motivazione non aveva valorizzato, ai fini della responsabilità, la parentela con altro coimputato. In conclusione, la corte ha rigettato il ricorso di quest’ultimo imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello