Sospensione condizionale, obbligo di motivare sulla richiesta formulata in appello (Cass. pen. Sez. II n. 22900 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. incontra il limite dell’iniziativa di parte: la mera omissione, non sollecitata, non è censurabile in cassazione. Ove invece l’imputato abbia formalmente richiesto la sospensione condizionale nelle conclusioni del giudizio di appello, il giudice è tenuto a motivare sull’accoglimento o sul diniego. La sentenza di rinvio che resti sul punto del tutto silente è affetta dal vizio di motivazione e va annullata con rinvio limitatamente a tale profilo. Non è di per sé ostativo alla concessione del beneficio il precedente godimento di una pena pecuniaria sospesa, potendo il giudice rimodulare il trattamento sanzionatorio entro il limite di due anni e sospendere la sola pena detentiva.

Il Fatto

La vicenda processuale si snoda attraverso una sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, una sentenza di appello, un primo annullamento della Corte di cassazione e un giudizio di rinvio definito dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 27.11.2025.

In sede di rinvio, per quanto qui di interesse, il giudice ha assolto uno degli imputati da uno dei capi di imputazione e ha rideterminato la pena per il reato residuo in anni due di reclusione, pari al minimo edittale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando plurimi motivi, tra cui la denuncia del mancato esame della richiesta di sospensione condizionale della pena, pur formulata nelle conclusioni rassegnate in appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione II affronta distintamente le posizioni dei tre ricorrenti. Il primo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è inammissibile perché generico: la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può essere sintetica quando la pena non si discosti dalla media edittale. Nel caso concreto la pena applicata coincide con il minimo, sicché non era necessaria una specifica e dettagliata spiegazione.

Anche il secondo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile perché introduce censure di fatto. La Corte ribadisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato e che il diniego può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, senza che il giudice debba prendere in esame tutti i dati dedotti dalle parti.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 22533 del 2018, secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere di applicare i benefici non è censurabile, salva l’ipotesi in cui il suo espletamento sia stato sollecitato da una delle parti almeno in sede di conclusioni. Nel giudizio di rinvio la possibilità di applicare il beneficio è divenuta attuale solo a seguito dell’assoluzione da uno dei reati e della conseguente rideterminazione della pena in misura compatibile con il limite dell’art. 163, comma 1, ultima parte, cod. pen. Dal verbale dell’udienza risulta che la difesa aveva formalmente richiesto la sospensione condizionale. Su tale richiesta la Corte territoriale è rimasta del tutto silente, integrando il denunciato vizio di motivazione.

Quanto al precedente godimento di una pena sospesa per un furto, la Corte chiarisce, richiamando Sez. VI n. 49115 del 2022, che ai fini della seconda concessione non si tiene conto della pena pecuniaria ragguagliata, potendo il giudice rimodulare il trattamento in modo da non superare i due anni e sospendere la sola pena detentiva. La sentenza viene quindi annullata con rinvio alla Corte di appello per colmare il vuoto motivazionale. I ricorsi degli altri due imputati sono dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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