Rinuncia al ricorso per cassazione e inammissibilità ex art. 591 c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 661 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente dichiarata dal ricorrente e dal suo difensore e trasmessa alla cancelleria, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. La declaratoria di inammissibilità consegue alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge della rinuncia, senza che rilevi l’esito delle conclusioni del pubblico ministero. Dalla declaratoria di inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Quando dalla sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, la cancelleria deve trasmetterne copia al direttore dell’istituto penitenziario ove egli è detenuto, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Il Fatto
Con ordinanza del 14 agosto 2025 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di furto in abitazione aggravato in concorso. Il Tribunale aveva ritenuto persistenti e gravi le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, e inadeguata ogni misura meno afflittiva. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi concernenti l’omesso interrogatorio preventivo, la valutazione del pericolo di fuga e l’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato la declaratoria di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e sottoscritta dal suo difensore. La rinuncia, trasmessa alla cancelleria tramite PEC, è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. La Corte ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti di legge, in quanto la dichiarazione proveniva dallo stesso ricorrente ed era parimenti sottoscritta dal difensore di fiducia.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la rinuncia al ricorso, una volta ritualmente perfezionata, determina l’inammissibilità del ricorso stesso, senza che sia necessario esaminare i motivi dedotti. La verifica della sussistenza dei requisiti formali della rinuncia assorbe ogni altra questione, rendendo superflua l’analisi delle censure proposte.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Trattandosi di provvedimento che non comporta la liberazione del ricorrente, ha altresì disposto la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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