Casellario giudiziale, nuova istanza con elementi di novità non è riproposizione (Cass. pen. Sez. I n. 8241 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cancellazione di un’annotazione dal casellario giudiziale che prospetti elementi di novità rispetto a una precedente istanza, già dichiarata inammissibile, non integra una mera riproposizione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e deve essere esaminata nel merito, nel contraddittorio tra le parti. Il giudice del casellario non può liquidarla come tale, dovendo verificare se la nuova domanda sottoponga questioni diverse e più approfondite. Ove la decisione impugnata abbia omesso tale verifica, il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo giudizio. Il ricorso proposto avverso il diverso decreto, notificato oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è inammissibile per tardività.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del casellario, due distinte richieste di cancellazione dell’annotazione relativa a una sentenza di condanna emessa a suo carico dal medesimo Tribunale. A fondamento delle istanze egli deduceva che il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione con una pronuncia della Corte di cassazione.
Con un primo decreto il giudice del casellario aveva dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata per tardività. Con un secondo decreto, emesso in data successiva, il medesimo giudice aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza, qualificandola come mera riproposizione della precedente ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Avverso entrambi i decreti il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. Il ricorso rivolto contro il decreto emesso il 12 agosto 2024 è dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrente dalla comunicazione del provvedimento.
L’esame si concentra quindi sul secondo decreto, quello del 7 ottobre 2024. La Corte rileva che la nuova istanza conteneva elementi di novità rispetto a quella precedente, oggetto del primo decreto, e non poteva pertanto essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen..
Il ricorrente, con la nuova domanda, aveva specificamente dedotto che il reato oggetto della condanna era stato dichiarato estinto per prescrizione con la pronuncia della Corte di cassazione. Da tale circostanza discendeva che la condanna non era divenuta irrevocabile, contrariamente a quanto erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.
La Corte chiarisce il nesso tra le due pronunce: l’annullamento senza rinvio disposto in sede di legittimità ha travolto l’ordinanza di inammissibilità del gravame pronunciata dalla Corte di appello e, con essa, anche la sentenza di condanna di primo grado. Il giudice del casellario avrebbe dunque dovuto confrontarsi con questo dato, non limitarsi a rilevare la formale reiterazione della domanda.
Il decreto del 7 ottobre 2024 è pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del casellario, affinché — nel contraddittorio tra le parti — tenga conto dell’intervenuta declaratoria di estinzione del reato oggetto della richiesta di cancellazione.
Nota della Redazione
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