Controllo di legittimità sulle intercettazioni e attualità del pericolo (Cass. pen. Sez. 1 n. 11594 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Quando i gravi indizi sono costituiti da intercettazioni, la portata dimostrativa del loro contenuto è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, trattandosi di travisamento della prova decisivo e incontestabile. L’accertamento dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, senza che sia necessaria l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava all’indagato la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen., per avere concorso nella tentata estorsione commessa ai danni di una società di costruzioni, rimasta allo stadio del tentativo per l’intervento di un esponente di un’omonima cosca che rivendicava la competenza territoriale sulle estorsioni. All’indagato veniva contestato di aver fornito un contributo concorsuale, indicando il numero di telefono della società e suggerendo le modalità dell’approccio, tra cui quella di non parlare apertamente al telefono perché la società era “controllata” dalla D.D.A. e dalla Guardia di Finanza.
Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame, condividendo la ricostruzione del primo giudice sugli elementi indiziari e sulle esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla configurabilità della condotta concorsuale, per l’erronea lettura delle intercettazioni; il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi, la Corte ha richiamato il principio per cui le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito sono inammissibili nel giudizio di legittimità. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: la valutazione sottesa alla ricostruzione del quadro indiziario è riservata al giudice di merito ed è estranea al perimetro cognitivo della Corte.
Con specifico riferimento alle intercettazioni, la Corte ha precisato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, sindacabile in legittimità solo in presenza di un travisamento della prova, ovvero quando il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile. Nel caso di specie, il Tribunale aveva fatto correttamente riferimento al tenore delle conversazioni, nelle quali l’indagato suggeriva di “andare con i piedi di piombo”, segnalava che la società era controllata dalla D.D.A. e rassicurava sulla disponibilità della vittima a pagare, fornendo una motivazione adeguata e coerente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., essendo la motivazione del provvedimento impugnato coerente e logica laddove aveva valorizzato l’inserimento della condotta in una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, come dimostrato dall’intervento del soggetto che aveva rivendicato la competenza territoriale della propria cosca a gestire le estorsioni.
In ordine al terzo motivo, concernente le esigenze cautelari, la Corte ha chiarito che l’accertamento dell’attualità del pericolo di reiterazione richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti, in rapporto alle attuali condizioni dell’indagato. Non è necessaria l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato, poiché tale opzione interpretativa introdurrebbe un presupposto non previsto dalla legge, spostando l’attenzione su fattori imprevedibili e soggettivistici. Nel caso concreto, il dimostrato inserimento in dinamiche criminali fonda un giudizio di attualità che si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale.
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Nota della Redazione
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