Inammissibile in cassazione la rivalutazione delle prove e dei contrasti testimoniali (Cass. pen. Sez. I n. 33271 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di motivazione la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, più favorevole al ricorrente. Tra le doglianze proponibili non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali e la connessa indagine sull’attendibilità delle deposizioni. Il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma solo verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a opera della legge n. 46 del 2006 non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, restando preclusa la sostituzione della valutazione della Corte a quella dei giudici di merito.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarava il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 697 cod. pen., per avere illegalmente detenuto munizioni, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., e lo condannava alla pena dell’arresto, ordinando la confisca e la distruzione delle cartucce in sequestro. La Corte di appello, investita del gravame dell’imputato, confermava integralmente la decisione di primo grado, ritenendo infondate tutte le censure.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con i quali ha dedotto vizi di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, all’inutilizzabilità di una deposizione, alla omessa valutazione di prove documentali, alla insussistenza del reato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio per cui il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificarne la compatibilità con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ne consegue che sono inammissibili i motivi che tendono a ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando questi abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Quanto al primo e al secondo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ricorda che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. La Corte territoriale ha escluso la dedotta antiteticità tra le deposizioni dei testi, osservando che il fondo nella disponibilità del ricorrente era recintato e che fu il proprietario del fondo confinante ad aprire il cancello chiuso a chiave per consentire l’accesso.
Il terzo motivo è inammissibile per aspecificità: l’esito negativo di due precedenti perquisizioni non fa venire meno la responsabilità dell’imputato, e resta priva di riscontro la tesi secondo cui le cartucce sarebbero state lasciate sul terreno da ignoti dopo l’ultima perquisizione negativa. Quanto al quarto motivo, la Corte territoriale ha confermato in modo non manifestamente illogico la funzionalità delle munizioni, dando rilievo al loro rinvenimento all’interno di un involucro di plastica atto a preservarle dall’umidità.
Infine, il quinto motivo è infondato: la pena non è stata determinata sulla base dell’aggravante espressamente esclusa, ma in applicazione dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., dandosi puntuale conto degli indici di commisurazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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