Omesso versamento della cauzione: impossidenza, onere di allegazione e 131-bis (Cass. pen. Sez. I n. 33267 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omesso versamento della cauzione, previsto dall’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la materiale impossibilità di provvedere al pagamento per mancanza di disponibilità economiche, non preordinata né colposamente determinata, esclude la colpevolezza intesa come rimproverabilità concreta dell’agente. Grava tuttavia sull’imputato un onere di allegazione di circostanze di fatto idonee a rappresentare la condizione di impossidenza, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza: incombe sul giudice di cognizione il potere-dovere di accertare la reale condizione economica al momento dell’inottemperanza. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito può richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno condotto all’adozione della misura di prevenzione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale a mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per non aver versato la cauzione imposta con misura di prevenzione. La Corte d’appello ha confermato la condanna. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la violazione dei principi di colpevolezza ed esigibilità, il difetto di offensività in concreto per impossibilità economica, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di pene sostitutive per difetto di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la fattispecie attuale riproduce in termini corrispondenti la previgente disposizione incriminatrice, richiamando le considerazioni della Corte costituzionale n. 218 del 1998: la materiale impossibilità di versare la cauzione per mancanza di disponibilità economiche comporta l’esenzione da responsabilità per assenza di colpevolezza. Su questa base la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto rilievo all’impossidenza, a condizione che l’imputato assolva un concreto onere di allegazione.
Il Collegio ribadisce che l’accertamento dell’impossibilità economica rientra nella cognizione del giudice penale, a prescindere da quanto ritenuto dal giudice della prevenzione, mentre sull’imputato grava l’onere di indicare fatti e circostanze ignoti idonei a volgere il giudizio in suo favore. Tale onere non è soddisfatto con la sola deduzione dello stato di indigenza, richiedendosi la rappresentazione di circostanze di fatto concrete.
Calando tali principi nel caso concreto, la Corte rileva che la Corte distrettuale ha escluso l’adempimento dell’onere, risultando dagli atti che l’imputato svolgeva ancora attività lavorativa, con rapporto cessato solo dopo la scadenza del termine per il versamento, e che il nucleo familiare fruiva ancora di un sostegno reddituale.
Il quarto motivo è parimenti infondato: la Corte d’appello ha motivato la pervicacia della condotta, essendo stato omesso anche il versamento rateizzato, e ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando i presupposti del giudizio di pericolosità sociale e la condanna definitiva per partecipazione a sodalizio mafioso.
Il quinto motivo è inammissibile, poiché il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da indici ostativi specifici; il sesto è del pari inammissibile, essendo la richiesta di pene sostitutive stata formulata in difetto di apposita procura speciale e non essendo l’imputato assente per rinuncia all’udienza. Alla reiezione consegue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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