Censure inammissibili se si risolvono in sindacato di merito (Cass. civ. Sez. I n. 4218 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica di un rapporto bancario e la riconduzione del medesimo all’art. 2560 cod. civ. è inammissibile quando le censure, lungi dal denunciare un errato governo delle norme di diritto, si risolvano in un sindacato sulla ricostruzione del fatto e sull’interpretazione dei documenti operata dal giudice di merito. Non è sufficiente invocare la violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. se il motivo è imperniato su profili fattuali. Il travisamento della prova, ove prospettato, deve essere dedotto in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti della figura come individuata dalle Sezioni Unite. La censura di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile se non si deduce che in appello fosse stato articolato uno specifico motivo di gravame sul punto, in ossequio al canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società attrice aveva intrattenuto con un istituto di credito due rapporti: un conto corrente e un finanziamento regolato su un conto di appoggio, oggetto di giroconto sul medesimo conto corrente. La società aveva poi conferito un ramo di azienda a una terza società, ricomprendendovi anche i rapporti bancari, conto corrente compreso.
Adito il giudice di prime cure, la società chiedeva accertarsi che, per effetto del conferimento, il rapporto di conto corrente era transitato alla conferitaria ex art. 2558 cod. civ. e che nulla era più dovuto alla banca. Questa, in via riconvenzionale, invocava l’art. 2560 cod. civ. e chiedeva la condanna al saldo passivo del conto corrente. Il Tribunale ricondusse il conto corrente all’art. 2558 cod. civ., ritenendo invece il finanziamento soggetto all’art. 2560 cod. civ., e condannò la società al pagamento. La Corte d’appello confermò, e la società ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era affidato a tre motivi. Con il primo la ricorrente contestava la qualificazione del finanziamento, sostenendo che non vi era stata erogazione di denaro ma impiego della somma per mantenere la disponibilità dello scoperto di conto corrente, e deduceva violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Con il secondo prospettava violazione degli artt. 1813 e 1842 cod. civ., assumendo che il finanziamento dovesse qualificarsi come apertura di credito in conto corrente e non come mutuo. Con il terzo lamentava nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il debito sarebbe ascrivibile a un rapporto estraneo all’oggetto del giudizio.
La Corte ha ritenuto i motivi, nel loro complesso, inammissibili. Quanto al primo, le deduzioni oscillavano tra censure rivolte alla ricostruzione in fatto e all’interpretazione dei documenti e la deduzione di un travisamento della prova. Per il primo profilo non era stata neppure dedotta la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ammissibile solo entro specifici limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nelle ordinanze n. 9461 del 09/04/2021 e n. 27136 del 15/11/2017. Il travisamento, poi, non era stato dedotto in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e il dedotto si collocava comunque fuori dalla figura come recentemente delineata dalle Sezioni Unite n. 5792 del 05/03/2024.
Quanto al secondo motivo, esso non denunciava un scorretto governo delle norme di diritto, ma si traduceva in un mero sindacato del merito, ancorato a profili di fatto e a censure sull’interpretazione dei documenti operata dalla Corte territoriale.
Quanto al terzo, la Corte ha confermato quanto rilevato nella proposta di definizione: il collegamento tra i due conti correnti era deduzione già introdotta nel giudizio di prime cure, e le censure erano rivolte più alla decisione di primo grado che alla sentenza impugnata. Non risultava dedotto, in ossequio al canone di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., che in appello fosse stato articolato uno specifico motivo di gravame sull’ipotetica ultrapetizione, da cui l’inammissibilità del motivo, restando comunque il vizio insussistente.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., all’ulteriore pagamento ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.