Buoni postali: la mancata consegna del FIA non genera diritto al risarcimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 3787 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Non è pertanto configurabile una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, qualora l’ostacolo di fatto o l’impedimento soggettivo all’esercizio tempestivo del diritto derivi dal comportamento inadempiente del debitore a obblighi contrattuali. In materia di buoni fruttiferi postali, la cui disciplina normativa è ricavabile dai decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore che lamenti l’estinzione del proprio diritto di credito al rimborso per intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., imputabile al deficit informativo.
Il Fatto
Due risparmiatori, avendo sottoscritto un buono fruttifero postale della serie “AA2”, emesso l’11 ottobre 2001 e non rimborsato per intervenuta prescrizione, agivano per il risarcimento del danno contro Poste Italiane s.p.a., deducendo la violazione degli obblighi informativi per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA). Il Giudice di Pace e, in grado di appello, il Tribunale di Potenza accoglievano la domanda, condannando Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore dei sottoscrittori della somma di € 5.000,00, oltre interessi. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il primo motivo di ricorso, affronta la questione della configurabilità di un diritto al risarcimento del danno a favore del sottoscrittore che non abbia potuto ottenere il rimborso del buono per la maturata prescrizione, lamentando la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico al momento dell’acquisto.
Il Collegio chiarisce che gli obblighi informativi previsti dal d.m. 19 dicembre 2000 non sono preordinati a rimediare a una asimmetria informativa nella fase di formazione del contratto, ma assolvono una funzione riepilogativa dei termini di un rapporto già concluso ed etero-integrato. Premesso che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ., la loro disciplina è contenuta nei decreti ministeriali, che integrano ab externo il contenuto del titolo ex art. 1339 cod. civ.
La Corte osserva che la durata, la scadenza e il dies a quo della prescrizione per i buoni della serie “AA2” erano stabiliti direttamente dal decreto ministeriale istitutivo della serie (d.m. 29 marzo 2001) e dal codice civile (art. 2946), elementi la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che integra una presunzione assoluta di conoscenza. Ne consegue, pertanto, che è astrattamente inconfigurabile un nesso di causalità tra l’omessa consegna del FIA e il danno da mancato rimborso, trattandosi di un’informazione già nella sfera di conoscibilità del sottoscrittore, sul quale grava un onere di attivarsi per verificare i termini del rapporto.
La Cassazione precisa che l’inerzia del creditore, anche se dovuta a ignoranza non colpevole, è l’unico elemento rilevante per il decorso della prescrizione e che l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. riguarda solo gli impedimenti di natura legale, non l’incertezza circa le modalità di esercizio del diritto. Rileva altresì che la legge attribuisce rilievo solo alla condotta dolosa del debitore quale causa di sospensione della prescrizione, come previsto dall’art. 2941, n. 8, cod. civ., e non alla condotta meramente colposa.
Quanto al provvedimento dell’AGCM, la Corte ne esclude ogni valenza decisiva, non essendo definitivo e non costituendo prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, dovendosi comunque verificare il nesso causale con il danno concretamente subito dal singolo consumatore, che non è configurabile quando la perdita del diritto deriva da una condotta del debitore non dolosa. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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