Inammissibili motivi aggiunti che introducono causa di non punibilità non dedotta (Cass. pen. Sez. VII n. 32425 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità i motivi aggiunti sono inammissibili quando introducono un tema giuridico nuovo e diverso, incentrato su una causa di non punibilità sostanziale mai dedotta con l’atto introduttivo, allargando così l’ambito del petitum originario. Essi non possono costituire sviluppo o ulteriore illustrazione dei motivi principali se manca ogni collegamento con le censure tempestivamente formalizzate. La censura introdotta oltre i termini per l’impugnazione non è scrutinabile nel merito. Il ricorso che riproponga le stesse argomentazioni di merito già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice del gravame, è affetto da aspecificità e va dichiarato inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29.10.2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 643 cod. pen., contestato per essersi approfittato della condizione di vulnerabilità della persona offesa, affetta da schizofrenia paranoide cronica grave, illudendola con la falsa promessa di matrimonio e ottenendo la gestione delle sue somme di danaro senza provvedere ai bisogni essenziali della stessa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui ha fatto seguito una memoria della parte civile costituita che ha insistito per l’inammissibilità o il rigetto. Con motivi aggiunti la difesa ha poi introdotto la questione dell’applicabilità in via analogica della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma primo, cod. pen. ai fatti commessi in danno del convivente more uxorio, e la connessa questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, proposti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., reiterano le medesime argomentazioni già sollevate con l’atto di appello. Esse risultano puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e priva di vizi logici. I motivi sono pertanto non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come già affermato da Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710.
Sul primo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato come l’istruttoria dibattimentale avesse accertato che la persona offesa era affetta da grave patologia psichica, che l’imputato era consapevole di tale condizione di vulnerabilità e se ne fosse approfittato, ricavandone un ingiusto profitto. Il ricorso si limita a censurare tale ricostruzione riproponendo la medesima tesi difensiva già disattesa in appello, senza reale confronto critico.
Sul secondo motivo, i fatti oggetto della precedente pronuncia assolutoria attenevano a condotte del 2010, mentre la contestazione riguarda condotte di un differente e successivo arco temporale, compreso tra luglio 2017 e luglio 2018. Si tratta quindi di fatti storicamente diversi, insuscettibili di integrare la preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. Anche tale questione è riproposta senza confrontarsi con la ratio decidendi.
Sul terzo motivo, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell’art. 131 bis cod. pen. evidenziando la non modesta entità delle somme e il carattere abituale della condotta, protrattasi per un apprezzabile arco temporale. Sul quarto motivo, ha congruamente escluso elementi favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, indicando quali ragioni ostative il contesto di vulnerabilità della persona offesa, l’entità delle somme e il lasso temporale dell’approfittamento, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, in linea con l’indirizzo consolidato di questa Corte richiamato in motivazione.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ha osservato che le doglianze non costituiscono sviluppo o ulteriore illustrazione di alcuno dei motivi principali, introducendo un tema giuridico nuovo incentrato su una causa di non punibilità sostanziale mai dedotta con l’atto introduttivo. Essi allargano l’ambito del petitum originario con una censura non tempestivamente formalizzata entro i termini per l’impugnazione. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, in coerenza con Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, dep. 16/12/2020, Rv. 280294. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.