Compensi avvocato, prescrizione e competenza territoriale nel rito del giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 31931 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale per i diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito è tenuto, a pena di decadenza ex art. 38 cod. proc. civ., a contestare la competenza con riferimento a tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando quello ritenuto competente: l’eccezione incompleta resta inefficace e radica la competenza presso il giudice adito secondo il criterio indicato dall’attore e non contestato. Il principio opera anche per le persone giuridiche, dovendo essere contestati anche i fori generali dell’art. 19 cod. proc. civ.. Quanto alla prescrizione presuntiva del credito del professionista, il termine triennale ex art. 2956 cod. civ. decorre, per gli affari conclusi, dalla rinuncia al mandato ai sensi dell’art. 2957, secondo comma, cod. civ., non dalla scadenza del termine biennale utile per la proposizione dell’istanza di prosecuzione del giudizio amministrativo, poiché a quella data il rapporto processuale è ancora pendente e non può ritenersi esaurito il rapporto professionale. Nel procedimento davanti al giudice di pace l’udienza è unica e concentrata: il giudice non è obbligato a concedere termini per l’articolazione di nuovi mezzi di prova o per il deposito di note istruttorie, salvo il caso di domanda riconvenzionale o di chiamata del terzo.
Il Fatto
Un’avvocata conveniva davanti al Giudice di pace di Salerno una società per ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate per l’attività di patrocinio svolta davanti al T.A.R. in un giudizio amministrativo contro un Comune.
La società convenuta eccepiva l’incompetenza per territorio, sostenendo la competenza del foro della propria sede, e la prescrizione presuntiva del credito, da far risalire all’ultima prestazione svolta nell’agosto 2005. Chiedeva i termini ex art. 320 cod. proc. civ. Il Giudice di pace accoglieva la domanda. L’appello della società veniva respinto dal Tribunale, che confermava la decisione sia sull’eccezione di incompetenza, giudicata incompleta, sia sulla decorrenza della prescrizione. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente contesta il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo di aver indicato tutti i criteri concorrenti. Il motivo è infondato. L’art. 38 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 353/1990, impone al convenuto di eccepire l’incompetenza a pena di decadenza nella comparsa di risposta e di indicare il giudice ritenuto competente, con riferimento a tutti i fori degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., con contestuale prova delle circostanze di fatto dedotte.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, tra cui Sez. 6-2 n. 14571 del 2012 e Sez. 6-3 n. 21989 del 2021, e osserva che il principio vale anche riguardo alle persone giuridiche, dovendo essere contestati anche i fori generali dell’art. 19 cod. proc. civ. La ricorrente si era limitata a indicare il solo foro dell’art. 18 cod. proc. civ., senza contestare i restanti criteri: l’eccezione resta quindi non proposta e la competenza del giudice adito si radica sul criterio indicato dall’attrice e non contestato.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la decorrenza della prescrizione presuntiva, sostenendo che il giudizio amministrativo fosse ormai perento alla data della rinuncia al mandato. Il motivo è infondato. Gli artt. 2956 e 2957 cod. civ. ricollegano la decorrenza del termine agli affari conclusi e non a quelli non conclusi. Richiamando Sez. 2 n. 7429 del 2024, la Corte ricorda che nei giudizi amministrativi l’estinzione per perenzione presuppone la mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione e la scadenza del termine biennale, ma va dichiarata dal giudice: prima del provvedimento di perenzione il rapporto processuale è ancora pendente. Poiché il difensore rinunciò al mandato prima dell’emissione del decreto di perenzione, correttamente il termine triennale è stato fatto decorrere dalla rinuncia all’incarico ex art. 2957, secondo comma, cod. civ.
Il terzo motivo riguarda il rito davanti al giudice di pace. La Corte ribadisce che in tale procedimento non è configurabile una distinzione tra prima comparizione e prima udienza di trattazione: l’attività processuale è concentrata nella prima udienza e la produzione documentale e l’articolazione probatoria ivi non compiute restano precluse, senza che il giudice possa rinviare per consentire attività altrimenti precluse. L’attenuazione delle preclusioni affermata dalla Corte cost. n. 447 del 2002 riguarda il diverso caso della domanda riconvenzionale o della chiamata del terzo, che impongono il rinvio dell’udienza. La mancata concessione di termini per note istruttorie non integra dunque violazione dell’art. 320 cod. proc. civ., né la mancata effettuazione del tentativo di conciliazione o dell’interrogatorio libero determina nullità, salvo concreto pregiudizio del diritto di difesa. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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