Rivalsa dell’utilizzatore per oneri retributivi mai sostenuti dal somministratore (Cass. civ. Sez. Lav n. 17707 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali, previsto dall’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 a carico dell’utilizzatore, attiene esclusivamente al rapporto interno tra utilizzatore e somministratore e opera solo per gli oneri che quest’ultimo abbia effettivamente sostenuto in favore dei lavoratori somministrati. L’obbligazione solidale di cui all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 ha invece una funzione di garanzia del credito del lavoratore e sorge in caso di inadempimento del somministratore, che è il solo datore di lavoro, configurandosi come ipotesi opposta a quella dell’art. 33, comma 2. In tale evenienza, l’utilizzatore che abbia corrisposto al lavoratore i trattamenti retributivi non versati è titolare del diritto di rivalsa verso il somministratore, il quale non può pretendere alcun rimborso per voci retributive mai pagate.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto a termine da una società di somministrazione, svolgeva la propria attività presso una società utilizzatrice, come dipendente di quest’ultima. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dopo la rinuncia alle domande relative all’illegittimità dei contratti di somministrazione, condannava le due società in solido a corrispondere al lavoratore il premio di produzione per gli anni 2019-2021, rigettando la domanda di manleva della società somministratrice. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che l’inadempimento della società somministratrice, che non aveva corrisposto il premio di risultato, legittimasse la rivalsa dell’utilizzatrice ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. Avverso tale sentenza la società somministratrice proponeva ricorso per cassazione, e l’utilizzatrice un ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con cui si censurava la mancata rinnovazione della notifica dell’appello, per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. La denuncia di vizi processuali, infatti, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa, che nella specie la ricorrente non aveva allegato. La Corte ha poi rigettato il secondo motivo, relativo a un preteso vizio motivazionale, chiarendo che il riferimento all'”ingiusta ritenzione” di somme era una risposta a uno specifico argomento dell’appellante e non implicava un accertamento fattuale carente ex art. 115 c.p.c..
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La S.C. ha ricostruito la portata delle norme in materia di somministrazione, evidenziando che l’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 pone a carico dell’utilizzatore un’obbligazione di rimborso in senso stretto, che attiene solo al rapporto interno con il somministratore e presuppone che questi abbia effettivamente sopportato gli oneri retributivi. L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 configura, invece, un’ipotesi opposta: quella in cui il somministratore, quale datore di lavoro, sia inadempiente. In questo caso, l’obbligazione solidale dell’utilizzatore ha una funzione di garanzia del credito del lavoratore, e solo all’utilizzatore, che risponde per un inadempimento altrui, spetta il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Nel caso di specie, la società somministratrice non aveva mai corrisposto il premio di risultato, né poteva vantare un diritto al rimborso ex art. 33, comma 2, non avendo mai sostenuto tale onere. Il suo obbligo derivava direttamente dal contratto di lavoro e dal CCNL applicato, che imponevano la corresponsione dei premi previsti dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore. L’utilizzatrice, invece, era stata tenuta a pagare solo in forza della solidarietà e, pertanto, aveva diritto di rivalersi per l’intero importo. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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