Indennità di coordinamento: per il periodo a regime non serve lo svolgimento al 31.08.2001 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9007 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del CCNL Sanità 20 settembre 2001, nel periodo successivo alla “prima applicazione” (c.d. fase “a regime”), non spetta in ragione del mero svolgimento di fatto di funzioni di coordinamento, né è condizionata all’esercizio di tali funzioni alla data del 31 agosto 2001. La disciplina “a regime” fonda il diritto all’indennità su presupposti diversi, individuati dall’art. 5, comma 2, del CCNL integrativo 20 settembre 2001 e dall’art. 19 del CCNL 19 aprile 2004, ossia l’individuazione delle posizioni da parte delle Aziende, previa concertazione con i soggetti sindacali, e la progressione in forza di procedure selettive, con il possesso dei requisiti di anzianità e, successivamente, dei titoli formalizzati dall’art. 6 della legge n. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del CCNL 10 aprile 2008. L’attribuzione dell’incarico di coordinamento non può quindi derivare, a regime, se non da specifici provvedimenti istitutivi. La norma di “prima applicazione”, che richiede lo svolgimento di reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, ha una portata limitata e non può essere applicata a domande relative a periodi di lavoro successivi.
Il Fatto
Una dipendente di una ASL, assunta con la qualifica di ostetrica, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dello svolgimento, dal 10 settembre 2007, di mansioni superiori di coordinatrice dell’UOC e la condanna dell’ente al pagamento delle relative differenze retributive, comprensive dell’indennità di coordinamento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l’assegnazione dell’incarico fosse avvenuta contro la volontà dell’amministrazione. La Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva le differenze retributive per il periodo da settembre 2007 ad aprile 2013, ma negava l’indennità di coordinamento: richiamando il secondo comma dell’art. 10 del CCNL, escludeva il diritto perché la lavoratrice non aveva svolto funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, avendole espletate solo dal 10 settembre 2007.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con cui la lavoratrice deduce la violazione delle norme del CCNL, censurando l’applicazione della disposizione dettata per la sola “prima applicazione” a una domanda relativa a un periodo successivo. I giudici di legittimità chiariscono che il comma 2 dell’art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, che riconosce l’indennità, in via permanente e con decorrenza 1 settembre 2001, a chi avesse reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, disciplina esclusivamente la fase di “prima applicazione”, volta a sanare e riordinare situazioni di fatto pregresse e di disordine organizzativo. Tale disposizione non può essere applicata a un’istanza relativa allo svolgimento di mansioni superiori dal 10 settembre 2007, periodo che ricade nella disciplina “a regime”.
Per la fase “a regime”, la Corte richiama i propri precedenti e ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 5, comma 2, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 richiede il conferimento dell’incarico da parte delle Aziende al personale in possesso di determinati requisiti di esperienza, mentre l’art. 19 del CCNL 19 aprile 2004 subordina l’affidamento dell’incarico, dall’11 aprile 2008, al possesso del master di primo livello in management e a un’esperienza professionale in categoria D. La progressione si basa quindi su requisiti di anzianità e su procedure selettive, e l’attribuzione è rimessa a specifici atti aziendali, previa concertazione sindacale. L’attività di coordinamento è, in questo quadro, una funzione autonoma e distinta da quelle che connotano la categoria di appartenenza, la cui attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi.
L’errore della Corte distrettuale consiste precisamente nell’aver applicato una norma di carattere transitorio, pensata per regolare situazioni di fatto consolidate al 31 agosto 2001, a una controversia relativa a prestazioni rese a partire dal 2007. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato. I restanti motivi di ricorso, relativi alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 Cost., restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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