Notifica al contribuente e doppia conforme: sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 16861 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di atti impositivi tributari, il vizio di motivazione della sentenza d’appello non è deducibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando le decisioni di primo e secondo grado convergano nel medesimo risultato, salvo che il ricorrente dimostri una divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due pronunce. L’apprezzamento degli elementi probatori e della sede effettiva della società, ai fini della validità della notifica dell’avviso di accertamento, è riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità. La regolarità della notificazione produce in ogni caso gli effetti sananti dell’art. 156 cod. proc. civ. quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui è preordinato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, relativi all’anno 2012, per conto di un Comune. L’ingiunzione derivava da un avviso di accertamento che la società assumeva non esserle stato ritualmente notificato, con conseguente conoscenza solo tramite l’atto opposto.

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, rilevando la ritualità della notifica presso la sede indicata nell’avviso, ritenendo che spettasse al contribuente comunicare il cambio di sede ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, condividendo la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione inesistente o apparente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura si scontra con il divieto dell’art. 348-ter cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato la divergenza delle ragioni di fatto tra le due decisioni di merito. Nel merito, la sentenza gravata non è priva di motivazione e richiama quella di primo grado facendola propria.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla motivazione apparente, vizio ravvisabile quando l’apparato argomentativo, pur materialmente esistente, rende impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio e non attinge il minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso concreto tali vizi non ricorrono.

Il secondo motivo contestava l’idoneità dell’avviso di ricevimento a provare l’avvenuta notifica. La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché attinente alla valutazione del fatto: il ricorrente non può contrapporre un diverso apprezzamento a quello dei giudici di merito, essendo il controllo di legittimità limitato al profilo logico-formale e alla correttezza giuridica.

Il terzo motivo lamentava la notifica in una sede non più appartenente alla società, trasferitasi e opponibile all’amministrazione ai sensi degli artt. 46 e 2193 cod. civ. Anche tale censura è stata respinta, involgendo un accertamento in fatto precluso in sede di legittimità.

Il quarto motivo è stato rigettato con l’ulteriore rilievo del raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio e degli effetti sananti dell’art. 156 cod. proc. civ. Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, non essendo stata proposta querela di falso sull’avviso di ricevimento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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