Imposta unica sulle scommesse ai bookmaker esteri senza concessione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14628 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta unica sulle scommesse si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento, dal possesso di una concessione e dalla circostanza che operino per conto proprio o per conto di terzi. L’articolo 1, comma 945, della legge n. 208/2015, introducendo la tassazione sul margine per gli operatori collegati al totalizzatore nazionale, non ha abrogato la disciplina di cui all’articolo 1, comma 644, lettera g), della legge n. 190/2014, che continua ad applicarsi ai soggetti non collegati che non abbiano regolarizzato la propria posizione, con determinazione forfetaria della base imponibile salva prova contraria. La solidarietà passiva tra bookmaker estero e centro di trasmissione dati non è discriminatoria ai sensi degli articoli 49 e 56 TFUE, come chiarito dalla Corte di giustizia nella causa C-788/18, né determina una doppia imposizione contraria al diritto unionale. La condanna alle spese in favore dell’Amministrazione che si sia difesa tramite proprio funzionario segue l’ordinario criterio della soccombenza.
Il Fatto
La società contribuente, bookmaker con sede in un altro Stato membro, operante in Italia tramite un centro di trasmissione dati, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2016. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, dichiarata la parziale estinzione del giudizio per rinuncia ai motivi sull’an debeatur, rigettava l’appello per il resto, ritenendo legittima la soggezione all’imposta e l’individuazione del presupposto soggettivo e territoriale.
La società proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione dell’articolo 1, comma 945, della legge n. 208/2015, la contrarietà della normativa nazionale al diritto dell’Unione con richiesta di rinvio pregiudiziale, e la illegittimità della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso le istanze preliminari di trattazione in pubblica udienza e di riunione con altri procedimenti. In punto di diritto, ha richiamato il quadro normativo di riferimento, già esaminato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE. Con specifico riferimento alla sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, ha ricordato che l’equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio non è irragionevole, poiché entrambi concorrono alla realizzazione del presupposto impositivo, e che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è limitata alle sole annualità anteriori al 2011, per la cristallizzazione delle commissioni.
Quanto ai motivi concernenti la violazione del diritto dell’Unione, la Corte ha richiamato la sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano senza distinzione in base al luogo di stabilimento. Ha pertanto escluso la sussistenza dei presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale o per la disapplicazione della disciplina nazionale, essendo le questioni già compiutamente definite dalle pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale. Ha inoltre rimarcato che la disciplina di cui all’articolo 1, comma 644, lettera g), della legge n. 190/2014 ha natura non sanzionatoria ma di determinazione induttiva della base imponibile, con possibilità di prova contraria per il contribuente.
Con riferimento al motivo sulla applicabilità dell’articolo 1, comma 945, della legge n. 208/2015, la Corte ha chiarito che la nuova modalità di calcolo dell’imposta sul margine riguarda solo gli operatori collegati al totalizzatore nazionale o che hanno regolarizzato la propria posizione. La ricorrente non avendo effettuato alcuna regolarizzazione, continua ad applicarsi il precedente metodo forfetario di cui all’articolo 1, comma 644, lettera g), della legge n. 190/2014, sicché il motivo è infondato.
I motivi concernenti le spese di lite sono stati parimenti rigettati, in applicazione del criterio ordinario della soccombenza. Infine, la Corte ha condannato la ricorrente, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, avendo la parte opposto la definizione accelerata del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.