La transazione col promotore estende i suoi effetti alla banca collocatrice (Cass. civ. Sez. I n. 12844 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La transazione con cui l’investitore definisce ogni pretesa risarcitoria relativa ai presunti illeciti commessi dal promotore finanziario nella fase di collocamento dei prodotti estende i propri effetti anche nei confronti della banca, in quanto stipulata a favore del terzo e da questi accettata. La banca risponde, infatti, soltanto della responsabilità da collocamento dei prodotti e non dei rapporti che derivano dagli strumenti finanziari acquisiti, qualora la polizza sia stata emessa da altra società del gruppo e non dalla banca intermediaria. È inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, si limiti alla mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, senza trascrivere le clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano convenuto in giudizio la banca e il promotore finanziario per ottenere la restituzione dei premi versati su una polizza assicurativa e il risarcimento del danno, lamentando l’illecita attività di collocamento dei prodotti. Il Tribunale di Agrigento aveva accolto le domande, condannando la banca al pagamento di una somma a titolo di restituzione dei premi e di risarcimento, e il promotore, con il suo fideiussore, a manlevare l’istituto.
Il promotore ha proposto appello e la Corte di appello di Palermo ha riformato la decisione, valorizzando un accordo transattivo intervenuto tra le parti nel 2006, con il quale le investitrici avevano rinunziato a ogni pretesa relativa al contenzioso civile e alla denunzia penale. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza in cassazione con tre motivi, deducendo l’inefficacia della transazione per difetto di partecipazione della banca, l’erronea interpretazione dell’accordo e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono il contenuto e l’efficacia dell’accordo transattivo. Il giudice di merito ha ricostruito la funzione dell’atto, volto a definire ogni questione relativa alle domande di risarcimento formulate nei confronti dell’intermediario e della banca per la responsabilità da collocamento dei prodotti finanziari, tutti indicati nell’atto introduttivo del giudizio, tra cui la polizza stessa.
Le somme pattuite in transazione sono state corrisposte a titolo di risarcimento del danno e non per liquidare i prodotti finanziari. Il promotore, consapevole di essere esposto alla rivalsa della banca, ha esteso gli effetti dell’accordo anche a quest’ultima, che ha rinunziato agli atti del giudizio. La stipulazione è quindi configurata come fatta a favore del terzo, con la conseguenza che la transazione coinvolge la banca e riguarda tutti i presunti illeciti commessi nel collocamento.
La Corte distingue nettamente la responsabilità da fatto illecito per gli atti compiuti durante il collocamento dai rapporti derivanti dagli strumenti finanziari acquisiti. La polizza, sottoscritta da una sola ricorrente, intercorre con altra società del gruppo e non con la banca, che poteva rispondere solo come intermediaria del collocamento e non per i rapporti scaturenti dalla polizza. La definizione dei rapporti di dare e avere relativi allo scoperto di conto corrente resta estranea alla transazione.
Quanto al terzo motivo, la domanda sulle sorti della polizza è rivolta a un soggetto non legittimato, essendosi la banca limitata a collocare il prodotto emesso da altra società del gruppo e verso cui non è chiarito se sia stata promossa alcuna azione o richiesta la restituzione. La Corte osserva infine che le censure di violazione dei canoni interpretativi restano generiche: le ricorrenti avrebbero dovuto specificare i canoni asseritamente violati e trascrivere le clausole, in ossequio al principio di autosufficienza, non potendosi risolvere il rilievo nella contrapposizione tra due letture. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.