Motivi di ricorso per vizio di motivazione con canoni superati sono inammissibili (Cass. civ. Sez. V n. 3176 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa od incomprensibile. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, che il ricorrente deve specificamente indicare nel dato testuale o extratestuale, nel come e nel quando della discussione processuale e nella sua decisività. Resta esclusa la censura di motivazione insufficiente, confusa o inconferente.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cosenza, notificava alla contribuente cinque avvisi di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito per gli anni di imposta dal 1999 al 2003, valorizzando incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di un immobile nel 2003 e di quote societarie nel 2002.

La contribuente proponeva cinque distinti ricorsi, riuniti e respinti in primo grado; la CTR della Calabria rigettava l’appello, rilevando che la contribuente aveva dichiarato redditi solo nel 2003 e non aveva dimostrato la presenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, né che il prezzo dell’immobile fosse stato versato con somme finanziate dalla società di persone di cui era parte. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la configurazione del vizio di motivazione. I motivi, tranne il secondo, sono proposti promiscuamente come vizio di motivazione e violazione di legge, ma tutti risultano inammissibili in relazione alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché formulati con canoni non rispettosi della disposizione vigente ratione temporis.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 del 7.04.2014: dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost., che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dà luogo a nullità della sentenza. Al di fuori di tale perimetro il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, con onere del ricorrente di indicare il fatto, il dato da cui risulta esistente, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.

La Corte sottolinea che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ne deriva l’esclusione del vizio di insufficiente, confusa o inconferente motivazione, cui la ricorrente fa riferimento in tutti i motivi.

Nel caso concreto, in alcuno dei motivi la ricorrente individua con precisione il fatto il cui esame sarebbe stato omesso: l’unica circostanza fattuale indicata è la produzione documentale relativa al finanziamento proveniente dalla società e al preliminare di acquisto, elementi però espressamente valutati dalla CTR con ampia motivazione. I motivi sono quindi inammissibili in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

Il primo motivo è inoltre inammissibile quanto alla violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, norma irrilevante nel caso di specie, che verte in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973: richiamando Cass. n. 13602 del 30.05.2018, la Corte ricorda che, una volta dimostrata dall’amministrazione la divergenza tra reddito analitico e reddito attribuibile in base a elementi certi, l’onere di provare la natura esente o soggetta a ritenuta degli importi grava sul contribuente. Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili per genericità, non risultando se e come le questioni sui vizi di notifica e motivazionali siano state dedotte in appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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