Diffamazione a mezzo stampa: liquidazione equitabile e sindacato in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 3178 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, non censurabile in cassazione ove i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non risultino manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, radicalmente contraddittori, macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero sproporzionati per eccesso o per difetto. Il ricorso ai criteri della tabella di Milano impone al giudice di dare conto in motivazione dell’effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie ad una delle fasce di gravità contemplate. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Il Fatto

Un magistrato in servizio presso un ufficio giudiziario pugliese ha convenuto in giudizio un giornalista e il direttore responsabile di una testata locale, chiedendo il risarcimento del danno alla reputazione conseguente alla pubblicazione di due articoli risalenti al 1998, nei quali si riferiva che un magistrato avrebbe ricevuto favori da ambienti investigativi “deviati” per avere archiviato frettolosamente indagini scomode.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda e ritenuto il pregiudizio in re ipsa, ha condannato i convenuti al pagamento di euro 80.000,00. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, ha ridotto il quantum a euro 25.000,00, condannando in solido i convenuti. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi dell’insufficiente motivazione sulla quantificazione del danno e dell’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per error in procedendo, è dichiarato infondato. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, censurabile in cassazione solo ove i criteri non siano enunciati in motivazione o risultino manifestamente incongrui, contraddittori o sproporzionati rispetto al caso concreto.

Il ricorso ai criteri delle tabelle milanesi è qualificato come esatta applicazione del principio di legittimità, poiché impone al giudice di dar conto, in motivazione, dell’effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili alla tabella ai fini della riconduzione della fattispecie ad una delle fasce di gravità. La Corte d’appello, dopo aver rilevato che il primo giudice non aveva indicato i criteri applicati, ha esplicitamente richiamato i criteri di massima elaborati nel 2018, partendo dalla qualificazione della diffamazione come di media gravità in ragione della media notorietà del diffamante, della diffusione solo regionale del quotidiano e della presenza di due episodi.

La motivazione del giudice di merito risulta, pertanto, non apparente né illogica, indicando in modo piano e adeguato le ragioni del processo logico seguito e fondando l’esercizio discrezionale su criteri oggettivi, in conformità ai principi di legittimità in materia.

Il secondo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che la norma riformulata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012 introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. Non integrano il vizio l’omesso esame di elementi istruttori, le argomentazioni difensive o il vario insieme dei materiali di causa. Poiché il giudice di appello ha considerato il danno morale soggettivo, la censura non coglie nel segno e si risolve nella critica non più ammissibile di un vizio motivazionale.

Ne discende il rigetto del ricorso, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione e degli alterni esiti processuali, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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