Progetto esecutivo viziato non determina la nullità del contratto di appalto (Cass. civ. Sez. I n. 23520 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce un obbligo che, salve le eccezioni previste dalla legge, grava sull’Amministrazione e deriva da norme imperative, le quali vanno ad integrare il contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. Ne consegue che la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell’accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell’Amministrazione in termini di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Il Fatto

Una società appaltatrice conveniva in giudizio il Comune committente davanti al Tribunale di Trani, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto di appalto stipulato nel 2002 per essere stati messi a gara lavori non remunerativi e non eseguibili nei termini e modi del progetto, con conseguente condanna dell’ente al risarcimento.

Il Tribunale rigettava tutte le domande. Il Fallimento della società, nel frattempo dichiarato, proponeva appello e la Corte d’appello di Bari, respinto il primo motivo, accoglieva il secondo, dichiarava la nullità del contratto e condannava il Comune al risarcimento dei danni. Il Comune ricorreva per cassazione; la curatela resisteva con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale lamentava, con il primo motivo, la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità. La Corte reputa la censura infondata: l’atto di appello, deducendo due cause di nullità, aveva attinto la parte della decisione che aveva escluso la nullità e, nelle conclusioni, aveva chiesto "per l’effetto" il risarcimento.

Anche il secondo motivo è infondato. Il giudice davanti al quale sia formulata una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d’ufficio una causa di nullità diversa, desumibile dai fatti e assorbente, purché instauri il contraddittorio; il rilievo è doveroso anche in appello ex art. 345 c.p.c. (Sez. 2 n. 26495 del 2019; Sez. 1 n. 31930 del 2019). Nel caso, le nullità veicolate in appello si fondavano su circostanze già presenti nel thema decidendum di primo grado.

È invece fondato il terzo motivo. La Corte ribadisce che l’Amministrazione ha l’obbligo pubblicistico, integrativo del contratto e intrasferibile all’appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile (Sez. 1 n. 8779 del 2012; Sez. 1 n. 28799 del 2018). È norma imperativa quella che le attribuisce la predisposizione del progetto (Sez. 1 n. 18644 del 2010).

Tuttavia, il precedente invocato dalla Corte d’appello non sorregge la conclusione della nullità: riguardava un contratto in cui la redazione del progetto era stata posta a carico dell’appaltatore, con sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. Diversa è la valutazione dei vizi del progetto, che attengono alla fase esecutiva degli obblighi e si risolvono in termini di inadempimento (Sez. 1 n. 10299 del 2023). Da qui l’accoglimento del motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Il quarto motivo principale è infondato; entrambi i motivi del ricorso incidentale sono inammissibili, per novità della questione e per difetto di autosufficienza, nonché per inidoneità della critica alla motivazione (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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