Truffa contrattuale: dolo originario e condotte post delictum (Cass. pen. Sez. VII n. 32438 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, il delitto si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo assume l’obbligazione, ma in quello in cui l’agente consegue il bene con la correlativa perdita patrimoniale della persona offesa. Il dolo deve essere concomitante alla stipulazione dell’accordo negoziale e può essere desunto dagli artifici e raggiri posti in essere nella trattativa, nonché dal comportamento tenuto dopo il fatto. La mera manifestazione di volontà di risarcire o transigere, ove non seguita da un concreto adempimento, non integra di per sé il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sono inammissibili per meramente reiterativi i motivi che ripropongono censure di merito già disattese in appello, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Un imputato era stato condannato in primo grado e, successivamente, dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 12/11/2025, per il reato di truffa contrattuale. Secondo l’accusa, l’uomo, consapevole sin dall’inizio della trattativa di non poter consegnare il veicolo del quale aveva preteso il pagamento anticipato, aveva indotto in errore la persona offesa. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
Con i primi due motivi si contestava l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen., per asserita insussistenza degli artifizi e raggiri e per la qualificazione della vicenda come mero inadempimento civilistico, oltre al difetto dell’elemento soggettivo. Con il terzo e il quarto motivo si censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., la mancata valutazione della condotta riparatoria e l’applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato che essi si risolvono in una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici. I ricorrenti non muovono un reale confronto critico con la decisione impugnata, ma sollecitano una diversa valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.
Nel merito del principio, la Corte conferma che la truffa contrattuale si consuma non al momento in cui il soggetto passivo assume l’obbligazione, ma al momento in cui l’agente consegue il bene con la correlativa perdita patrimoniale della persona offesa. La sentenza territoriale aveva evidenziato che l’imputato, sapendo sin dall’inizio della trattativa che non avrebbe consegnato il veicolo, aveva indotto in errore la persona offesa con una serie di condotte tipicamente idonee a ingenerare affidamento: il rilascio di documentazione, una videochiamata conoscitiva e l’emissione di una fattura. A ciò si aggiungeva il comportamento successivo al fatto — la negazione pretestuosa dell’avvenuto pagamento, la mancata consegna del bene, la minaccia di azioni giudiziarie infondate e l’irreperibilità — che confermava la sussistenza del dolo.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha valorizzato la significatività del profitto conseguito e mai restituito, l’assenza di condotte riparatorie o espressive di resipiscenza e il rifiuto del pagamento richiesto dalla persona offesa ai fini della remissione della querela. La Corte ribadisce che la mera volontà di risarcire o transigere, se non seguita da un concreto adempimento, non comporta il riconoscimento delle attenuanti, in linea con Sez. III n. 2233 del 2021.
Sulla recidiva, la Corte d’appello aveva dato atto, in base al certificato del casellario, che l’imputato al momento del fatto riportava tre condanne irrevocabili per reati della stessa natura e una condanna per truffa del 2019, con condotta realizzata nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di tali pronunce. Il ricorso, pertanto, si sovrappone a una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile quando non risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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