Inammissibilità dell’appello per motivi non specifici va interpretata restrittivamente (Cass. civ. Sez. V n. 499 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Essa non richiede una rigorosa enunciazione delle ragioni, essendo sufficiente un’esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle relative doglianze. Gli elementi di specificità possono ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso, e l’inammissibilità non può fondarsi su rilievi generici e apodittici. La declaratoria di inammissibilità preclude al giudice d’appello ogni valutazione di merito, con la conseguenza che la parte soccombente non ha interesse a impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha accertato, per l’anno di imposta 2007, maggiori redditi da partecipazione in capo ai soci di una società in accomandita semplice, rettificando le rispettive dichiarazioni. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato i ricorsi.
Proposto appello, la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Avverso tali decisioni i soci hanno proposto ricorsi per cassazione, poi riuniti, affidati a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della riunione dei ricorsi separatamente proposti. Richiamando le Sezioni Unite n. 18125 del 2005, afferma che l’istituto dell’art. 274 cod. proc. civ. opera anche in sede di legittimità, in ossequio al precetto della ragionevole durata del processo. Con specifico riguardo all’unità dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, la Corte applica il principio di Cass. n. 3830 del 2010: in presenza di identità di causa petendi, di difese e di trattazione unitaria nei gradi di merito, non si dichiara la nullità per difetto di contraddittorio, ma si dispone la riunione.
La Corte rileva inoltre che i soci ricorrenti rappresentano l’intera compagine societaria e che il giudizio relativo alla società è stato dichiarato estinto a seguito della definizione agevolata. Richiama quindi l’orientamento secondo cui, divenuto incontestabile il reddito della società, non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci (Cass. n. 2827 del 2010 e conformi).
Nel merito, la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione, osservando che la declaratoria di inammissibilità dell’appello ha spogliato la CTR della potestas iudicandi, così precludendo ogni valutazione sul merito. Richiama le Sezioni Unite n. 3840 del 2007: la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse di impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam.
Il motivo è poi dichiarato fondato. La Corte ribadisce che la sanzione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi. L’indicazione dei motivi non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni, richiedendosi solo un’esposizione chiara e univoca della domanda e delle doglianze; gli elementi di specificità si ricavano dall’intero atto.
Nel caso concreto, a fronte di dodici motivi di impugnazione, il giudice d’appello si è limitato a rilievi generici e apodittici, in termini identici in tutte le sentenze. I ricorsi riuniti sono pertanto accolti, con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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