Prova contraria del socio nella presunzione di utili extracontabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 23191 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di utili extracontabili in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa fonda la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci. Detta presunzione si basa sulla ristrettezza della compagine, che normalmente implica elevata compartecipazione, conoscenza degli affari sociali e consapevolezza della percezione degli utili. Grava sul socio, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., l’onere di vincere l’inferenza presuntiva, allegando e dimostrando circostanze positive e oggettivamente verificabili che escludano che i ricavi non contabilizzati siano pervenuti nella sua sfera giuridica, spiegando in modo plausibile la sorte alternativa dei medesimi. La mera estraneità alla gestione sociale è irrilevante ove non si traduca nella prova, anche presuntiva, della destinazione dei maggiori ricavi. La dimostrazione dell’assoluta estraneità alla vita della società non può esaurirsi nell’allegazione di un generico disimpegno, dovendo riguardare il profilo del controllo e dell’informazione e la concreta esigibilità dei poteri di cui all’art. 2476 c.c.. Non è configurabile la simulazione del contratto sociale nelle società di capitali.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi IRPEF per l’anno 2011, imputandole un maggior reddito da partecipazione in una società a ristretta base proprietaria operante nel settore della lavorazione dei metalli. L’atto faceva seguito a quello emesso nei confronti della società, con cui era stata operata la rideterminazione del reddito d’impresa. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Modena, che accoglieva il ricorso. La pronuncia veniva confermata dalla CTR dell’Emilia-Romagna, la quale riteneva superata la presunzione di distribuzione di utili extracontabili dalla prova della qualità di «mero prestanome» e del completo disinteresse della socia per la vita della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 38, 39, primo comma, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2727 c.c. Il collegio ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l’accertamento di utili extracontabili in capo a una società a ristretta base rende operante la presunzione della loro attribuzione pro quota ai soci, salva prova contraria. La presunzione si fonda sull’id quod plerumque accidit, atteso che la ristrettezza della compagine implica di regola compartecipazione e conoscenza degli affari sociali.
Quanto al contenuto della prova contraria, la giurisprudenza richiede che il socio alleghi e dimostri circostanze positive e oggettivamente verificabili, idonee a escludere che i ricavi non contabilizzati siano pervenuti nella sua sfera giuridica. L’asserita estraneità alla gestione è irrilevante se non si traduce nella prova, anche presuntiva, della destinazione dei maggiori ricavi, come l’accantonamento in ambito societario o l’appropriazione da parte di terzi. La Corte ha precisato che la non coincidenza tra qualità di socio e funzione gestoria è evenienza fisiologica, inidonea a dimostrare la mancata percezione degli utili.
La Corte ha quindi coordinato il proprio orientamento con le pronunce che ammettono la prova dell’assoluta estraneità alla vita sociale, chiarendo che tale dimostrazione deve riguardare il profilo del controllo e dell’informazione, nonché la concreta esigibilità dei poteri di cui all’art. 2476 c.c., tenuto conto della specifica situazione societaria. Nel caso di specie, la CTR si era arrestata a un dato meramente descrittivo, senza verificare la concreta impossibilità di esercitare i poteri di controllo e senza esplorare la sorte degli utili extracontabili.
Quanto alla dedotta natura fittizia della partecipazione, la Corte ha richiamato il principio per cui non è configurabile la simulazione del contratto sociale nelle società di capitali, in ragione delle formalità inderogabili che assistono la creazione dell’ente e della tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2332 c.c. – Nullità della società
- Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione