Inammissibilità dell’appello per mancata notifica nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 269 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre appello dinanzi alla Corte dei conti, fissato dall’art. 178 c.g.c., ha natura perentoria e decorre, in mancanza di notificazione della sentenza, da un anno dalla pubblicazione della medesima. La mancata notificazione dell’atto di gravame all’appellato integra un’ipotesi di nullità-inesistenza dell’impugnazione, non suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio della controparte, non rilevando che quest’ultima abbia o meno eccepito l’inesistenza. La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo di riliquidazione del trattamento pensionistico, che faccia venir meno l’interesse sostanziale dell’appellante, non determina l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio quando il gravame sia già inammissibile per difetto originario del potere di impugnazione.
Il Fatto
Un ex militare della Guardia di Finanza, in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni e destinatario del sistema di calcolo c.d. “misto” ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, proponeva ricorso per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 681/2021, respingeva la domanda conformandosi alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che aveva negato l’applicabilità del coefficiente del 2,44% ai c.d. “under 15”.
L’interessato proponeva appello, depositato sul sistema informatico in data 13 dicembre 2021 senza la relata di notificazione del gravame all’INPS. Successivamente, in data 23 luglio 2024, depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, avendo l’Istituto previdenziale provveduto in via amministrativa alla riliquidazione della pensione. L’INPS, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità dell’appello per mancata notificazione nel termine perentorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale e dirimente la questione di inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio, come affermato dalla costante giurisprudenza della stessa Sezione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 178 c.g.c., che fissa in sessanta giorni il termine per l’appello decorrente dalla notificazione e, in mancanza di questa, in un anno dalla pubblicazione della sentenza, e dall’art. 180 c.g.c., che impone il deposito dell’atto notificato con la prova delle eseguite notifiche entro trenta giorni dall’ultima notificazione.
Il Collegio qualifica entrambi i termini come perentori, in ragione del chiaro tenore letterale delle disposizioni. La tempestiva notificazione e il tempestivo deposito costituiscono elementi di una fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado di appello.
Nel caso concreto, l’atto d’appello è stato depositato in data 13 dicembre 2021 senza la relata di notificazione all’INPS. Tale mancanza non è sanata dalla notificazione intervenuta, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, solo in data 29 marzo 2024, quando il termine perentorio annuale dalla pubblicazione era ampiamente spirato e l’appellante era ormai decaduto dal potere di impugnazione. Né risulta rispettato il successivo termine di trenta giorni per il deposito dell’appello notificato.
La Corte esclude qualsiasi efficacia sanante della rituale costituzione in giudizio dell’INPS. La mancata notificazione integra un’ipotesi di nullità-inesistenza, non sanabile ex tunc, “a prescindere dalla circostanza che in sede di costituzione sia stata o meno eccepita l’inesistenza”, non potendosi sanare un atto che non esiste in termini fattuali e giuridici. Non sono ritenuti conferenti i precedenti del giudice amministrativo richiamati dall’appellante in materia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non affrontano il profilo pregiudiziale.
Il gravame è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. per la definizione del giudizio su una questione unicamente pregiudiziale.
Nota della Redazione
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