Non luogo a provvedere sul controllo TUSP per costituzione di associazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 32 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP opera esclusivamente sugli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione societaria. Il perimetro applicativo è delimitato dall’art. 1 TUSP, che richiama espressamente le società a partecipazione pubblica, e dall’art. 2, comma 1, lett. l), TUSP, che richiama i tipi societari del libro V del codice civile. Ne consegue che l’atto di costituzione di un’associazione non riconosciuta, priva del carattere societario e con divieto di distribuzione degli utili, non rientra nell’ambito del parere e impone alla Sezione regionale di controllo una declaratoria di non luogo a provvedere, per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di un’associazione non riconosciuta qualificata come comunità energetica rinnovabile, insieme all’atto costitutivo e allo statuto. L’ente ha chiesto alla Corte dei conti il parere di conformità previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
Lo statuto dell’ente costituendo prevede lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, senza scopo di lucro, l’ammissione vagliata dal Consiglio direttivo, il diritto di recesso con preavviso di trenta giorni e il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione. La Sezione ha quindi dovuto verificare in via preliminare se sussistessero i presupposti per pronunciarsi sulla delibera.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è di ordine soggettivo e riguarda l’ambito di applicazione del controllo. L’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118 del 2022, impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto.
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo richiamando le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022 e n. 19/QMIG/2022. Nonostante il nomen di parere, si tratta di un’attività di controllo che si colloca tra la fase pubblicistica e quella privatistica, prima che la decisione sia attuata con strumenti di diritto privato, e che ha ad oggetto un atto già perfetto ed efficace. Il meccanismo segue il modello del “comply or explain”: di fronte a un parere negativo, l’amministrazione può procedere purché motivi analiticamente le ragioni del dissenso.
Il perimetro applicativo è però delimitato dall’art. 1 TUSP, che ha a oggetto la costituzione di società e l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a partecipazione pubblica. La giurisprudenza contabile (deliberazione n. 297/2023/PASP) ha chiarito che la delibera deve necessariamente riguardare una società come definita dall’art. 2, comma 1, lett. l), TUSP. Nello stesso senso si sono espresse altre Sezioni regionali, che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 5 all’atto di costituzione di un’associazione senza scopo di lucro (SRC Lazio n. 124/2023/PASP) e di un consorzio non qualificabile come società consortile (Sez. contr. Lombardia n. 143/2022/PAR, richiamata anche nella delibera).
Nel caso di specie, l’ente cui si intende partecipare non presenta i caratteri della società, per il nomen utilizzato nell’atto costitutivo e nello statuto e per i tratti sostanziali dell’ente costituendo. La Sezione richiama anche i precedenti citati nella stessa delibera comunale (SRC Emilia Romagna n. 85/2024/PASP e la già menzionata n. 124/2023/PASP). Il difetto dei presupposti dell’art. 5 TUSP è dirimente e impone la declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza, con trasmissione della deliberazione all’amministrazione e ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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