Restituzioni all’esportazione: la richiesta stragiudiziale vale come costituzione in mora della P.A. (Cass. civ. Sez. Un. n. 13249 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzioni all’esportazione disciplinate dal Regolamento (CEE) n. 3665/87, applicabile ratione temporis, la richiesta stragiudiziale di corresponsione del sussidio, rivolta dal creditore esportatore all’Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest’ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l’Amministrazione deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento. Una volta conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza pagamento, spettano al creditore gli interessi moratori sull’importo, con la decorrenza indicata. Il titolo costitutivo dell’obbligazione non è l’istanza di pagamento, ma la norma comunitaria che riconosce il diritto; la stessa natura quérable del debito non osta alla mora, poiché la richiesta anteriore alla scadenza esplica efficacia dal momento in cui il termine giudizialmente determinato viene a scadere.
Il Fatto
Una società esportatrice di prodotti agricoli aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria il pagamento delle restituzioni all’esportazione e del prefinanziamento maturati per gli anni dal 1990 al 1997. Fallita la società, la curatela ha agito in giudizio per ottenere, oltre al capitale, gli interessi moratori e il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. Il tribunale ha accolto la domanda, fissando in sessanta giorni dal completamento della documentazione il termine di evasione delle istanze.
La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame dell’Agenzia, ritenendo implicitamente contenuta nella originaria richiesta di pagamento la costituzione in mora. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la natura quérable dell’obbligazione e la necessità di una apposita intimazione; la Prima Sezione, rilevato un contrasto interno, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dall’esame del luogo e del tempo dell’adempimento. L’art. 1182, comma 3, cod. civ. pone le obbligazioni pecuniarie come portables, sicché esse sono assistite dalla mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ. Una deroga legale riguarda i pagamenti dovuti dallo Stato, eseguiti presso gli uffici di tesoreria e dunque quérables, con la conseguenza che il semplice ritardo non produce automaticamente la mora.
La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: l’indirizzo tradizionale subordina gli interessi corrispettivi all’emissione del titolo di spesa e quelli moratori alla formale costituzione in mora, mentre Cass., SU, n. 3451 del 1985 aveva affermato la piena applicabilità degli artt. 1282 e 1224 cod. civ. ai debiti della P.A. Un orientamento consolidato riconosce comunque che, in caso di colpevole ritardo nella procedura di liquidazione, l’Amministrazione deve gli interessi moratori a prescindere dal mandato di pagamento.
Passando alla fattispecie, il titolo dell’obbligazione risiede nella norma comunitaria, non nell’istanza di pagamento: l’esportatore è già astrattamente titolare del credito, dovendosene solo accertare la legittimità. Poiché il termine ragionevole di sessanta giorni è ormai coperto da giudicato, in quel termine l’Agenzia avrebbe dovuto completare il procedimento di verifica e apprestare i mezzi per adempiere. L’inadempimento è quindi conclamato.
La richiesta stragiudiziale anteriore alla scadenza è idonea a costituire in mora, con effetti decorrenti dalla scadenza stessa: la relativa efficacia è differita al momento in cui il termine viene a scadere, in coerenza con Cass. n. 6549 del 2016 e con l’art. 1219, comma 2, n. 2, cod. civ. L’opposta tesi contrasterebbe con la buona fede, oggi richiamata dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, e con i principi di equivalenza ed effettività affermati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Gräfendorfer, cause riunite C-415/20, C-419/20 e C-427/20, nonché Irimie e Sole-Mizo. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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