Illegittima la sospensione del rimborso IVA per debiti non confluenti nella dichiarazione di gruppo (Cass. civ. Sez. 5 n. 167 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, la società controllante è legittimata a compensare solo i crediti e i debiti che siano confluiti nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e che influiscano sull’imposta complessivamente dovuta. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria non può invocare la compensazione ai fini della sospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 con riferimento a pretese creditorie relative a tributi diversi dall’IVA o a periodi d’imposta in cui la controllante non svolgeva più il ruolo di capogruppo. In tali ipotesi, difetta il presupposto della reciprocità delle posizioni giuridiche.
Il Fatto
La società contribuente, quale controllante nel regime di liquidazione IVA di gruppo, impugnava il provvedimento di sospensione parziale del rimborso IVA, adottato dall’ufficio in considerazione di carichi pendenti riferiti a società controllate. Tali carichi riguardavano tributi diversi dall’IVA (IRES e IRAP) e un periodo d’imposta in cui la società non era più a capo del gruppo.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello, ritenendo legittima la sospensione. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972. Il giudice di legittimità ha chiarito che il regime dell’IVA di gruppo costituisce una mera procedura liquidatoria dei versamenti e che la controllante è l’unico soggetto legittimato alla compensazione delle eccedenze di credito e debiti IVA delle società partecipanti.
La Corte ha precisato che la compensazione è ammissibile soltanto per i crediti confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscono sull’imposta complessivamente dovuta. Diversamente, la compensazione non può essere invocata per difetto del presupposto della reciprocità con debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione IVA di gruppo. Ha inoltre richiamato il principio, già affermato da Cass., 26/10/2020, n. 23424, secondo cui il saldo della controllante confluito nella dichiarazione infragruppo non può essere successivamente recuperato dall’amministrazione per eseguire una compensazione orizzontale.
Nel caso di specie, i carichi pendenti opposti dalla società contribuente riguardavano tributi diversi dall’IVA e un periodo d’imposta (2015) in cui la società non svolgeva più il ruolo di controllante. La Corte ha quindi ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non risultando prestata alcuna garanzia atipica.
Nota della Redazione
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