Inammissibile l’istanza di controllo su acquisto di partecipazione societaria già detenuta indirettamente (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 10 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di pronuncia ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, quando l’operazione concerne l’acquisto di una partecipazione diretta in una società nella quale l’ente locale partecipa già in via indiretta per il tramite di un proprio organismo partecipato. La procedura preliminare di controllo è infatti limitata ai due soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Il difetto di ammissibilità oggettiva non sottrae però l’operazione societaria al sistema integrato di controlli intestati alla Corte dei conti: essa resta esaminabile, in particolare, in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P..
Il Fatto
Il Comune istante ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato l’acquisizione, dal socio di maggioranza, di un pacchetto azionario di una società a partecipazione pubblica già costituita, unitamente all’affidamento pluriennale in in house providing della gestione dei servizi cimiteriali. L’operazione è stata sottoposta alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, con effetto sospensivo degli esiti dell’acquisto fino alla pronuncia o alla scadenza del termine di sessanta giorni.
L’ente ha documentato la propria posizione: esso partecipa alla società per il tramite di un proprio organismo strumentale, un consorzio tra enti locali costituito in forma di azienda speciale ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL, che detiene una quota del capitale sociale. La questione concerne dunque il perimetro oggettivo della funzione consultiva assegnata alla Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal riparto di competenza delineato dall’art. 5, comma 4, del T.U.S.P. e si riconosce competente, trattandosi di atto di ente locale avente sede nella regione. Verifica poi l’ammissibilità soggettiva, ravvisandola nel fatto che l’acquisto è stato autorizzato con specifica deliberazione consiliare, in linea con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.
Il nodo centrale è l’ammissibilità oggettiva. Le Sezioni riunite, con la deliberazione di orientamento generale, hanno affermato che l’art. 5, comma 3, del T.U.S.P. limita letteralmente il proprio ambito ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di una partecipazione. L’assunzione della qualifica di socio segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame preliminare e quelli esclusi.
La Sezione riconosce che l’istanza presenta elementi di diversità strutturale rispetto alla fattispecie già esaminata dalle Sezioni riunite, ma ne ravvisa la sostanziale identità di ratio: nel caso di specie l’ente non è ancora socio diretto, ma partecipa per il tramite del consorzio. Poiché l’acquisizione avviene dall’attuale socio di maggioranza e non comporta l’ingresso in una realtà societaria del tutto nuova, il Collegio dichiara l’inammissibilità oggettiva.
Segue la parte più rilevante sul piano sistematico. Il mancato controllo ex art. 5 del T.U.S.P., per inammissibilità dell’istanza, non sottrae l’operazione alla Corte. Le Sezioni riunite hanno chiarito che la tassatività degli atti da sottoporre al vaglio preliminare non determina l’effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie. L’operazione resta esaminabile in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del T.U.S.P., nonché nei controlli di legalità finanziaria e nelle altre sedi richiamate, secondo un sistema integrato di controlli intestati alla Corte dei conti dal legislatore.
Nota della Redazione
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