Definizione con rito abbreviato e spese per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 5 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 130 c.g.c. si perfeziona con il tempestivo e regolare versamento della somma determinata dal Collegio con il decreto di accoglimento dell’istanza. Accertato il pagamento, il giudice dichiara definito il giudizio con rito abbreviato. La soccombenza resta tuttavia a carico del convenuto, poiché il risarcimento è già stato effettuato, con conseguente addebito delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio, per responsabilità amministrativa, un dirigente medico di una struttura ospedaliera, contestandogli di aver posto in essere trattamenti sanitari gravemente imprudenti e imperiti. Il danno erariale indiretto, quantificato in euro 116.000, deriverebbe da una transazione di euro 580.000 stipulata in conseguenza di un sinistro occorso tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015. Il convenuto si è costituito tempestivamente e ha promosso istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio.
Con decreto n. 8/2025 il Collegio ha accolto l’istanza, determinando in euro 58.000 la somma dovuta e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento. La difesa ha depositato copia dell’ordinativo di pagamento emesso dalla compagnia assicurativa e, in seguito, la ricevuta di incasso dell’ente tesoriere. All’udienza la difesa ha insistito per la definizione, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda le condizioni alle quali il giudizio contabile può essere dichiarato definito con il rito abbreviato e il regime delle spese che ne consegue. Il Collegio muove dalla documentazione prodotta e constata l’avvenuto tempestivo e regolare versamento dell’importo fissato nel decreto di accoglimento dell’istanza.
Il dato rilevante è di ordine fattuale e documentale: il pagamento risulta attestato dalla ricevuta di incasso dell’ente tesoriere, che ne comprova l’integrale esecuzione. La Corte ha quindi verificato la corrispondenza tra la somma versata e quella determinata in sede di definizione alternativa.
Soddisfatta tale condizione, il Collegio afferma che ricorrono i presupposti per dare luogo alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. La pronuncia è pertanto dichiarativa dell’avvenuto perfezionamento del rito e non richiede ulteriori accertamenti sul merito della pretesa risarcitoria.
Residua il profilo delle spese. La Corte ritiene sussistente la soccombenza del convenuto, rilevando che il risarcimento è stato già effettuato: il pagamento, pur satisfattivo, non elide il dato della soccombenza sostanziale. Di conseguenza le spese di giudizio vanno addebitate al convenuto ai sensi dell’art. 31 c.g.c. e si liquidano in euro 177,18. La richiesta di compensazione avanzata dalla difesa non è accolta.
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Nota della Redazione
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