Spese processuali e parziale soccombenza: no condanna della parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. I n. 8182 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Quest’ultima è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, oppure in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarsi soltanto la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il giudice di merito che, nel compensare una frazione delle spese, ponga i residui a carico della parte vittoriosa oblitera l’esito complessivo della lite.

Il Fatto

I proprietari di alcuni terreni avevano convenuto in giudizio il Consorzio espropriante davanti al Tribunale di Napoli, ottenendo il riconoscimento di indennità di espropriazione, indennità di occupazione e indennizzo per il deprezzamento delle aree residue. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, aveva rideterminato l’indennità complessiva applicando il criterio speciale della legge n. 219/1981, dichiarato nullo il capo relativo all’occupazione dell’area restituita e condannato gli appellati alla rifusione dei due terzi delle spese del doppio grado, con compensazione del residuo terzo.

Avverso tale sentenza i proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dal Consorzio con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censurava la scelta di applicare il criterio indennitario speciale, è dichiarato infondato. Il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per gli immobili siti in Campania e occupati per il programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, continua ad applicarsi il criterio dell’art. 13 della legge n. 2892 del 1885, richiamato dall’art. 80 della legge n. 219 del 1981. La sua adozione si giustifica per la natura speciale, temporanea ed eccezionale degli interventi, e non è disapplicabile per contrasto con la Carta di Nizza, la cui applicabilità diretta resta limitata alle fattispecie disciplinate dal diritto europeo.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente perché concernenti l’indennità per il deprezzamento della parte residua, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Il deprezzamento rientra nell’unica indennità di espropriazione, che riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario, compresa la perdita di valore della porzione residua. Non sono concepibili due distinte somme in presenza di un’unica vicenda espropriativa. La Corte d’appello, attenendosi al principio di unitarietà, ha correttamente calcolato il valore dell’intera zona secondo i criteri della legge speciale e da esso ha detratto, con il metodo differenziale, il valore agricolo del suolo rimasto in proprietà.

Quanto al dedotto vizio di ultra petizione, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’impugnazione motivata anche in ordine a un solo elemento della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sull’intera statuizione. La devoluzione in appello della questione relativa al criterio di stima ha dunque riacceso il potere del giudice sul punto. Le censure difettano inoltre di autosufficienza.

Il quarto motivo è inammissibile: gli stessi ricorrenti danno atto della condanna del Consorzio al risarcimento dei danni per la porzione di terreno restituita nel 1994, statuita con sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale il Consorzio ha eccepito il ne bis in idem senza replica. Il mezzo difetta comunque di autosufficienza.

Il quinto motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 32061/2022 hanno chiarito che l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra la reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione. La Corte territoriale, condannando ai residui due terzi i ricorrenti benché parzialmente vittoriosi, ha obliterato l’esito complessivo della lite. La sentenza è pertanto cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte compensa per metà le spese dei due gradi di merito e condanna il Consorzio alla rifusione della residua metà, disponendo analoga compensazione per il giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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