Inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. 7 n. 4907 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che prospetti deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, e che si riveli riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non scanditi da specifica critica con il ricorso. È altresì manifestamente infondato il motivo che esponga censure non consentite in sede di legittimità, contrapponendo differenti apprezzamenti di merito alla motivazione della sentenza impugnata, sorretta da considerazioni razionali. La doglianza relativa all’estraneità dell’imputato rispetto ai fatti contestati, se non proposta in appello, è nuova e, come tale, inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 6 legge n. 401/1989, per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Milano, non presentandosi presso il Commissariato di P.S. di Pozzuoli nei tempi prescritti, in occasione di un incontro di calcio. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura per vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato l’unico motivo di ricorso, con cui si censurava la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alle doglianze proposte con i motivi di appello riguardanti l’estraneità del ricorrente ai fatti, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è stato giudicato inammissibile per aspecificità, in quanto prospettava deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. La Corte ha rilevato che il ricorso riproponeva censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza che la difesa avesse svolto una specifica critica rispetto a tali argomentazioni. In ogni caso, il motivo è risultato anche manifestamente infondato, poiché la doglianza relativa all’estraneità dell’imputato era nuova, non essendo stata proposta in appello.
Con riferimento alle ulteriori doglianze, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non ricorrendo il requisito dell’occasionalità delle condotte, in considerazione delle due precedenti condanne riportate dall’imputato per il medesimo reato. Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato motivato richiamando la mancanza di elementi positivi da valorizzare e rimarcando l’inefficacia dissuasiva dei benefici già accordati.
La Cassazione ha infine ricordato che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2021).
Nota della Redazione
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