Inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. VII n. 10924 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’atto di impugnazione, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore non iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alle magistrature superiori. Tale regola, prevista dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, non è derogata nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia una sentenza di appello erroneamente qualificata come ricorso e convertita in tale mezzo dalla Corte territoriale, poiché l’errore di qualificazione non può eludere gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia condannava il ricorrente alla pena di mesi due di arresto ed euro 600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, per il reato di cui all’art. 187, commi 1-bis e 1-quater, cod. strada (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti).
Avverso tale sentenza veniva proposto un atto di impugnazione, inizialmente qualificato come appello e successivamente convertito in ricorso per cassazione dalla Corte territoriale. Il difensore che sottoscriveva l’atto non era tuttavia iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, circostanza accertata dalla cancelleria e tempestivamente rilevata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di legittimazione del difensore, rilevando che l’atto di ricorso risultava presentato da un avvocato non iscritto all’albo speciale, in violazione di quanto disposto dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017. La norma prescrive, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La questione centrale affrontata dalla Corte riguardava la possibilità di derogare a tale regola nell’ipotesi in cui l’atto, erroneamente qualificato come appello dal difensore, fosse stato convertito in ricorso per cassazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che la regola dell’inammissibilità non subisce eccezioni in caso di appello convertito in ricorso, come affermato dalle Sezioni Unite n. 31297 del 2004, Terkuci. In tal senso, la Corte ha richiamato il principio per cui l’errore di qualificazione del mezzo di impugnazione non può determinare l’elusione degli obblighi di legge, sanzionati invece per chi abbia proposto l’esatto mezzo.
La Corte ha inoltre citato un ampio panorama di precedenti conformi, tra cui Sez. 4, n. 35717 del 2024, Sez. 2, n. 6596 del 2023, Sez. 6, n. 42385 del 2019, Sez. 3, n. 48492 del 2013, Sez. 4, n. 35830 del 2013 e Sez. 1, n. 33272 del 2013, tutti convergenti nell’affermare l’inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore non abilitato.
In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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