L’omessa valutazione della condotta susseguente non impedisce il diniego della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 25632 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso che censuri il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. quando la motivazione del giudice di merito si fondi su uno scostamento dalla soglia di punibilità superiore a un quarto dell’importo, ritenuto congruo indice di offensività non di particolare tenuità. La verifica della condotta susseguente al reato, pur divenuta obbligatoria per il giudice con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non era preclusa prima della novella, potendo costituire momento dell’analisi complessiva del fatto. Il criterio dello scostamento dalla soglia non è rigido né automatico, ma congruo, perché il legislatore ha già valutato il grado di offensività nella determinazione della soglia stessa.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato, in primo grado dal Tribunale di Bergamo e in secondo grado dalla Corte di appello di Brescia, per il delitto di omessa o insufficiente versamento di contributi previdenziali di cui all’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Avverso la sentenza di appello l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe applicato un criterio rigido e automatico, estraneo alla norma, omettendo la valutazione complessa e congiunta richiesta dalla giurisprudenza, e che il riferimento alla condotta successiva al reato sarebbe errato ratione temporis. Denuncia inoltre difetto di motivazione sugli indici normativi, illogicità del criterio percentuale e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla constatazione che la sentenza impugnata ha affrontato la questione riproposta con una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in sede di legittimità.

Nel merito, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. si fonda su un dato pacifico: lo scostamento dalla soglia di punibilità è risultato superiore a un quarto dell’importo, dunque in termini insufficienti a ritenere la condotta di così irrilevante portata offensiva da beneficiare dell’istituto. La Corte territoriale ha inoltre valutato il comportamento successivo al reato, evidenziando che il ricorrente non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto, neppure in parte.

La difesa aveva contestato la valorizzazione della condotta susseguente, sostenendo che tale criterio sarebbe stato introdotto nella norma soltanto dal d.lgs. n. 150/2022. La Corte respinge l’argomento: se l’obbligo di quella valutazione in capo al giudice è certamente sorto con la novella, ciò non significa che la verifica fosse in precedenza preclusa, ben potendo costituire momento di un’analisi complessiva del fatto alla luce dei suoi caratteri.

Quanto al criterio del discostamento dalla soglia, la Corte esclude che esso sia rigido e automatico, qualificandolo come congruo. Richiama il principio — affermato con riguardo a differente fattispecie di reato, l’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma con ratio riferibile anche a quella in esame — secondo cui l’istituto è applicabile quando l’omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità. La ragione sta nel fatto che il grado di offensività che fonda il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *