L’inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi riproduttivi e non critici (Cass. pen. Sez. 7 n. 14136 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, riproponga mere doglianze in punto di fatto o reiteri gli stessi profili di doglianza già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado. La funzione tipica dell’impugnazione è infatti quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il ricorso che non assolva a tale funzione non può essere esaminato nel merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con sentenza resa in data 5 giugno 2025, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto illecitamente, ai fini di spaccio, un’ingente quantità di sostanza stupefacente, ed è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con confisca e distruzione della sostanza in sequestro. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, lamentando l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha valutato il ricorso alla luce della sua funzione tipica, richiamando il costante insegnamento per cui l’impugnazione costituisce una critica argomentata avverso il provvedimento giurisdizionale. Il motivo proposto, tuttavia, non si confrontava con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, limitandosi a mere doglianze in punto di fatto.
La Corte ha ricordato che è inammissibile il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che sia meramente riproduttivo e reiterativo degli stessi profili di doglianza già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, come già chiarito dalle Sezioni Seste (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01) e dalle Sezioni Seconde (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01).
La decisione impugnata è risultata sorretta da un conferente apparato argomentativo che ha adeguatamente motivato la penale responsabilità dell’imputato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già correttamente qualificata ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo ipotesi di esonero.
Nota della Redazione
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