Remissione di querela post appello ammissibile in cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 3196 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione. La remissione della querela, intervenuta in pendenza dei termini per impugnare, determina l’estinzione del reato procedibile a querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, sempre che non risultino contestate aggravanti che comportino la procedibilità d’ufficio e non ricorrano i presupposti per il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In difetto di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico dei querelati.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato i due imputati responsabili del delitto di truffa in concorso, condannandoli a pene detentive e pecuniarie.
Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; con il secondo chiedevano che la Corte dichiarasse l’estinzione del reato, essendo intervenuta, in pendenza dei termini per l’impugnazione, la remissione della querela da parte della persona offesa, con relativa accettazione da entrambi gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte ha preliminarmente ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione, richiamando i propri precedenti in tal senso (Sez. 4, n. 33392 del 2023; Sez. 4, n. 38156 del 2022; Sez. 4, n. 49226 del 2016; Sez. 6, n. 2248 del 2011).
Nel caso di specie, dagli atti allegati ai ricorsi emergeva che la persona offesa aveva rimesso la querela in data successiva alla sentenza di secondo grado e comunque in pendenza dei termini per proporre impugnazione, con accettazione da parte di entrambi gli imputati. Il reato di truffa on line per il quale era intervenuta condanna è procedibile solo a querela, non risultando contestate aggravanti che ne determinino la procedibilità d’ufficio.
La Corte ha altresì escluso che ricorressero le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando l’evidenza dell’innocenza: le sentenze di merito, infatti, davano conto della riconducibilità ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro, della condotta fraudolenta.
In difetto di diversa pattuizione, la Corte ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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