Concorso esterno richiede contributo causale concreto e non generica vicinanza (Cass. pen. Sez. I n. 2045 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica dell’extraneus deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’associazione, ma richiede pur sempre l’accertamento di un apporto concreto, specifico e consapevole, non essendo sufficiente la mera dimostrazione di una situazione di contiguità o familiarità con gli esponenti del sodalizio. La rinuncia ai motivi di appello con i quali è stata richiesta l’assoluzione determina la preclusione, nel giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla sussistenza delle circostanze del reato, che riguardano la responsabilità e non il trattamento sanzionatorio. La statuizione sulla confisca non rientra, invece, tra i motivi oggetto di rinuncia, in quanto non concerne la responsabilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado resa all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto un imprenditore edile dall’accusa di concorso esterno nell’associazione mafiosa “clan Moccia”, per essere stato “favorito, finanziato, protetto e a disposizione” dei vertici del clan, revocando anche la confisca dei beni. Per altri quattro imputati, la Corte territoriale aveva invece preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, applicato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato le pene. Avverso tale sentenza ricorrevano il Procuratore generale, per l’annullamento dell’assoluzione, e gli imputati, per la declaratoria di cessazione della partecipazione associativa e per questioni inerenti la confisca e la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha escluso la fondatezza del ricorso del Procuratore generale, ritenendo la motivazione della sentenza di appello logica e coerente. La Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella medesima vicenda cautelare, secondo cui la verifica ex post del contributo causale dell’extraneus deve prescindere da condizioni di “fibrillazione” del sodalizio, ma deve comunque accertare l’esistenza di un apporto concreto alle finalità dell’associazione. Nel caso di specie, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia oscillavano tra diverse e non sovrapponibili ipotesi ricostruttive — imprenditore colluso, socio di fatto, prestanome o associato — senza individuare specifici episodi di supporto al clan; le captazioni erano risultate generiche o di scarso rilievo, e la stessa conversazione con un altro imprenditore era stata logicamente interpretata come non confessoria.
Quanto alla posizione degli altri ricorrenti, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di chi denunciava la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. o la cessazione della permanenza del reato associativo, rilevando che la valida rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità preclude ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alle circostanze del reato, richiamando il principio di cui alla Sez. 1, n. 49341 del 2023. Tale preclusione opera anche con riguardo alla questione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., che attiene alla responsabilità e non al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso dell’imputato SILVESTRO è stato, invece, accolto limitatamente alla confisca: la Corte ha rilevato che tale statuizione non rientra tra i motivi oggetto di rinuncia e che la sentenza impugnata era del tutto priva di motivazione sul punto, omettendo di esaminare le deduzioni difensive circa la capacità reddituale, il nesso di derivazione tra l’acquisto del bene e il reato e la sussistenza del requisito della sproporzione. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli limitatamente alla confisca, con condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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