Mobilità docenti fascia C: preferenze prevalgono sul punteggio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7354 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 relativa alla fascia C — docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE — le parti collettive, non vincolate al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale di selezione dei pubblici impiegati per concorso, possono attribuire priorità, ai fini dell’assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati. La disciplina va interpretata nel senso reso palese dal suo tenore letterale: l’assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l’ordine di preferenza espresso da ciascun candidato con riferimento a ciascun ambito territoriale, strutturate al loro interno sulla base del punteggio conseguito, e non alla formazione di un’unica graduatoria riferita all’ambito territoriale tra quelli indicati, articolata sul solo punteggio.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016, impugna l’assegnazione disposta dall’Amministrazione presso l’ambito della Lombardia, che assume mai richiesto. La ricorrente deduce che, all’esito della procedura di mobilità dell’8.4.2016, altri docenti collocati in posizione deteriore nella graduatoria nazionale e con punteggio inferiore avevano ottenuto il posto nel Lazio, ambito più vicino alla propria abitazione e al proprio nucleo familiare.
La domanda era stata rigettata dal Tribunale di Lodi e la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 22 ottobre 2018. La docente ricorre per cassazione con un unico motivo; le Amministrazioni resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione interpretativa centrale: se, nella fase C, l’assegnazione delle cattedre debba seguire l’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicato dai candidati oppure il solo punteggio conseguito, con formazione di una graduatoria unitaria per ciascun ambito.
Il ricorso è dichiarato infondato. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 34018/2023) e ricostruisce il dato normativo collettivo. Il combinato disposto dell’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016 sulla mobilità e dell’Allegato 1 allo stesso CCNI è inequivoco. L’art. 6, per la fascia C, prevede che la mobilità avvenga “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”; l’Allegato 1 stabilisce che, per ciascuna operazione, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base della tabella di valutazione dei titoli.
Da ciò la Corte deduce che le graduatorie sono plurime e distinte secondo l’ordine di preferenza di ciascun candidato e che, al loro interno, si strutturano sul punteggio ottenuto o, a parità, sulla anzianità anagrafica. Il criterio letterale di interpretazione dei contratti, corretto nell’individuazione del senso delle parole, risulta pienamente congruo sul piano logico e sistematico.
La Corte esamina poi il profilo costituzionale. Il criterio della preferenza non contravviene ai principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., perché la procedura non è finalizzata al reclutamento del personale. Essa attiene all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva mobilità, sicché la disciplina non è inficiata dal contrasto con norme imperative e la scelta operata in sede collettiva è legittima.
Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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