Inammissibile il ricorso per carenza di specificità e manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. 7 n. 18773 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. La regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. consente la condanna quando il dato probatorio lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative astrattamente formulabili, ma prive di alcun riscontro nelle emergenze processuali. In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza va valutata alla luce di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, del fatto, con un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La prova indiziaria deve essere apprezzata nella sua globalità e non attraverso un esame atomistico dei singoli elementi.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, confermando la responsabilità. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, incentrato su una presunta carenza motivazionale e manifesta illogicità, non era consentito in sede di legittimità. Il motivo è stato ritenuto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, mancando una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificassero il ricorso.
La seconda doglianza, relativa alla violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., è stata dichiarata manifestamente infondata in quanto priva di specificità e del tutto assertiva, non essendo sorretta da concrete richieste con l’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggevano.
Soffermandosi sul merito delle censure, la Corte ha chiarito che la decisione impugnata non si fondava esclusivamente sulla narrazione degli agenti operanti, ma su una valutazione unitaria e sistematica di plurimi elementi indiziari, ritenuti gravi, precisi e concordanti. Tra questi, il contesto, la condotta osservata, la fuga immediata alla vista delle forze dell’ordine, il segnale di allerta lanciato dalle vedette e il possesso di cocaina già suddivisa in diciotto involucri.
La prova indiziaria, ha ricordato la Corte richiamando un proprio precedente, deve essere apprezzata nella sua globalità e non attraverso un esame atomistico. Correttamente, pertanto, i giudici di merito avevano escluso che la mera dichiarazione dell’imputato circa l’uso personale della sostanza fosse idonea, in assenza di riscontri oggettivi, a escludere la destinazione allo spaccio, così come era stata logicamente esclusa la sussistenza di uno stato di tossicodipendenza. L’occultamento della sostanza negli slip evidenziava, inoltre, la chiara volontà di sottrarla ai controlli.
Quanto alla regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, essa consente di pronunciare condanna quando il dato probatorio lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative astrattamente formulabili ma prive di riscontro, come nel caso di specie, dove la versione alternativa della difesa non era idonea a mettere in discussione quanto affermato dai giudici di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.